Diniego al subentro nel contratto di locazione
In materia di edilizia residenziale pubblica “l’atto di diniego al subentro nel contratto di locazione per carenza dei requisiti implica l’esercizio di un’attività meramente vincolata, nella quale non sono spesi poteri discrezionali dell’Amministrazione generativi di interessi legittimi, pertanto la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice ordinario”.
Così il Tar del Lazio, con sentenza n. 15221 del 17.11.2022.