DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE
Con la risposta a interpello 19.5.2022 n. 279, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che, qualora siano effettuati più interventi agevolabili con superbonus ex art. 119 del d.l. n. 34/2020, il credito cedibile ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 va calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi. Inoltre, con la FAQ pubblicata sul proprio sito Internet il 19.5.2022, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il divieto di cessione parziale dei crediti ex art. 121, comma 1-quater, d.l. n. 34/2020 deve intendersi riferito all’importo delle singole rate annuali in cui viene suddiviso, in fase di caricamento sulla piattaforma, il credito derivante dalla prima cessione del beneficiario della detrazione o dallo sconto in fattura ex art. 121 del d.l. n. 34/2020. Le cessioni successive potranno pertanto avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito (a ciascuna delle quali è attribuito un proprio codice identificativo da indicare nelle cessioni).