E' illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ritiene inefficace la rinuncia totale o parziale alla domanda di condono e richiede gli importi a titolo di oblazione e di oneri concessori
T.A.R. Toscana, Sezione III, 21 dicembre 2004, n. 6520 – E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ritiene inefficace la rinuncia totale o parziale alla domanda di condono e richiede gli importi a titolo di oblazione e di oneri concessori
F A T T O
I sigg. ********, proprietari di un complesso immobiliare sito in Firenze, via *********, hanno presentato in data 30.4.1986 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della legge 28.2.1985 n. 47 (allegando 9 modd. 47/85 D) avendo posto in essere, durante la costruzione del fabbricato posto in Firenze, via Pisana nn.cc. 745-753 angolo via Bugiardini nn.cc. 1-21, alcune difformità rispetto al progetto originario regolarmente autorizzato dal Comune con licenza edilizia n. 1890/68 B. 797/68.
Con determinazioni DV nn. 01/1738 e 01/1739 del 14.02.01 il Direttore dell’Ufficio Edilizio del Comune di Firenze ha chiesto, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria relativa alle opere realizzate, rispettivamente l’integrazione dell’oblazione a suo tempo versata per l’importo di £ 32.808.720 più £ 32.608.979 a titolo di interessi legali (importo totale £ 65.417.700) e il versamento dei contributi di concessione (oneri di urbanizzazione) per l’importo complessivo di £ 128.842.000, di cui £ 25.612.840 per gli abusi di cui ai Modd. da D1 a D8, e £ 103.229.160 per le opere evidenziate nel Mod. D 9.
A seguito di tali determinazioni **********hanno presentato un “atto di rinuncia parziale a condono edilizio” relativo all’abuso contenuto nel Mod. D 9, riguardante la traslazione del muro a retta di sostegno del terreno di proprietà Bacci che delimita, tra l’altro, l’accesso alle autorimesse ubicate nel piano seminterrato dell’immobile in questione.
Con il provvedimento n. 39867/2001 del 25.10.2001 il Comune di Firenze ha respinto la domanda di rinuncia confermando le somme già richieste con le Determinazioni di cui sopra, assegnando il termine di 60 gg. per il pagamento delle somme stesse senza incorrere nelle maggiorazioni di legge e negli eventuali successivi provvedimenti per la riscossione coattiva.
Ritenendo i provvedimenti in epigrafe illegittimi **********li impugnano per i seguenti motivi.
1) Validità ed efficacia dell’atto di rinuncia parziale a condono edilizio. Violazione e/o falsa applicazione della L. 47/85. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta anche della motivazione.
Si sostiene l’erroneità delle decisioni del Comune di Firenze in merito alla non accoglibilità della rinuncia, sia parziale che totale, ad una domanda di condono edilizio; tanto più, soggiungono i ricorrenti che non è stato ancora rilasciato il titolo concessorio.
2) Intervenuta prescrizione del diritto a percepire il conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 L. 47/85.
Si assume che essendo stata la prima richiesta di pagamento da parte del Comune (14.02.01) avanzata a quasi 15 anni dalla domanda di condono, per i relativi oneri si è ormai inverata la prescrizione, (sia quella triennale per quanto attiene all’integrazione dell’oblazione, sia quella decennale relativamente agli oneri concessori).
3) Errata ed illegittima determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori. Violazione e/o falsa applicazione della L. 47/85.
Si obietta in merito alla quantificazione delle voci sopraindicate:
a) il calcolo deriva da una “prassi” applicata dal Comune all’epoca della realizzazione dell’edificio; comunque non risulta comprensibile sia il calcolo della volumetria (non si sarebbe verificato un aumento del carico urbanistico),sia la normativa che l’Amministrazione ha inteso applicare;
b) la normativa applicabile nella fattispecie (si cita giurisprudenza) dovrebbe essere quella vigente all’atto del rilascio della concessione in sanatoria.
I ricorrenti, in data 8.02.2002, depositano un “ulteriore motivo di ricorso” così esplicitato:
4) Erronea determinazione degli interessi calcolati sull’oblazione.
Si rileva l’erronea determinazione dell’importo da versare a titolo di interessi stante che il calcolo è stato effettuato con riferimento alla data di presentazione della domanda di condono mentre i presupposti della pretesa creditoria si sono inverati solo con la determinazione definitiva dell’oblazione dovuta, avvenuta solamente con la nota comunale del 25 giugno 1998 prot. n. 5891 e da tale data dovrebbe effettuarsi il calcolo per gli interessi di mora sul conguaglio dell’oblazione.
Preliminarmente il resistente Comune di Firenze eccepisce l’ inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Eccepisce inoltre la tardività rispetto alle due Determinazioni del 14.2.2001. Nel merito contesta la fondatezza delle censure proposte e conclude per il rigetto del ricorso, spese e competenze giudiziali rifuse.
Questo T.A.R. con Ordinanza interlocutoria n. 3387/2002 ha disposto l’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione attraverso una verificazione da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, cui è stato dato adempimento con la relazione – a firma del dott. ing. Leonardo Benincasi – del 5.2.2004.
D I R I T T O
Va premesso che il ricorso in esame, ancorché affidato al modello impugnatorio, si sostanzia e si identifica esclusivamente nella domanda intesa ad ottenere una pronuncia accertativa sulla integrazione pecuniaria pretesa dal Comune, sia a titolo di contributi concessori, sia a titolo di oblazione e relativi interessi, relativamente all’ intervento abusivo (per ogni altro aspetto sanato e sul quale non incide alcuna questione controversa) contenuto nel mod. D/9, specificato in fatto.
Con il profilo di carenza di interesse menzionato in narrativa si eccepisce in primo luogo che la legge sul condono edilizio non contempla la rinuncia (parziale o totale) alla domanda di condono.
L’assunto non appare condivisibile (oltre che in applicazione del principio generale in base al quale gli atti propulsivi posti in essere dal soggetto privato nella fase preparatoria del procedimento amministrativo possono essere modificati e ritirati dall’interessato fino al momento in cui non sia intervenuto il provvedimento terminale della fattispecie provvedimentale), alla stregua della giurisprudenza in materia secondo cui fino a quando l’Amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono, il richiedente può legittimamente modificare, sostituire o anche rinunciare alla richiesta di sanatoria, non ostandovi nell’ordinamento una norma impeditiva di tale potere (vd. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 19 giugno 1997, n. 480; ed in termini sostanzialmente equivalenti, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18.12.1987, n. 490). Ed invero, l’espressa previsione – nelle suddette pronunce – della facoltà da parte dell’interessato, di modificare (o sostituire) l’istanza originariamente presentata, in assenza di decisione amministrativa sulla prima, rende palese la legittimità anche di una rinuncia parziale.
Al riguardo va evidenziato come non sia controverso in causa che la parziale rinuncia di cui trattasi sia stata formulata e comunicata al Comune anteriormente all’adozione del richiesto provvedimento concessorio.
Inoltre, nel caso di cui si discute, non ricorre nemmeno la fattispecie dell’ “unicum funzionale” che potrebbe risultare concretamente ostativo alla predetta rinuncia parziale. Ciò si deduce chiaramente dalla relazione dell’ ing. Benincasi – contenente le verificazioni richieste con l’ordinanza interlocutoria citata in fatto – laddove lo stesso, dopo una premessa esposta problematicamente (“[è] più difficile individuare un concreto legame fra…”), conclude affermando che “…non si ravvisa un preciso rapporto strumentale (nel senso tecnico) tra le due tipologie di opere abusive” che consistono in: 1) opere interne al piano seminterrato; 2) opere eseguite all’esterno del fabbricato.
Da quanto precede si deve necessariamente concludere nel senso della legittimità della rinuncia parziale sopra riferita. Conseguentemente non sussiste il profilo di carenza di interesse eccepito dal Comune resistente. Va respinta altresì l’eccezione di tardività, stante la natura ricognitiva e contabile – e non già autoritativa e provvedimentale – degli atti di imposizione e liquidazione dell’oblazione per condono edilizio, nonché del contributo di concessione.
Si può pertanto passare all’esame del ricorso nel merito.
Da quanto fin qui esposto in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’impugnazione consegue – specularmene – la fondatezza del primo motivo di gravame, stante che, come già precisato, non essendo ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio richiesto dai ricorrenti, gli stessi ben potevano rinunciare alla domanda presentata.
Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei motivi secondo e terzo, nonché del quarto (quest’ultimo notificato al Comune in data 3 gennaio 2002) considerato, come già in precedenza esposto, che il thema decidendum coinvolge esclusivamente aspetti patrimoniali comprensivi anche di quanto richiesto per la corresponsione della somma dovuta per il condono nei limiti del proposto thema decidendum, a sua volta correlato esclusivamente alla parte della pretesa del Comune che concerne la porzione dell’abuso alla cui sanatoria il ricorrente ha rinunciato. Ne segue altresì l’irrilevanza ai fini del decidere della domanda formulata in via subordinata nelle conclusioni del ricorso e diretta ad ottenere una riduzione di quanto preteso dal Comune.
Conclusivamente il ricorso in esame va accolto, e per l’effetto va accertata la non debenza di quanto preteso dal Comune di Firenze a titolo di conguaglio in parte qua.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto accerta la non debenza di quanto preteso dal Comune a titolo di conguaglio per oneri concessori ed ablatori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 17 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI – Presidente
Dott. Saverio ROMANO – Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI – Consigliere est.