EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE: PERTINENZE E CALCOLO DELLA SPESA

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 765 del 9.11.2021, fornisce nuove indicazioni circa il calcolo dei limiti da rispettare per beneficiare del superbonus 110% nel caso di un fabbricato unifamiliare in comproprietà. Le Entrate fanno un passo indietro, specificando che le pertinenze non vadano incluse nel conteggio e quindi non facciano crescere gli importi da considerare. Tale precisazione rettifica quanto pubblicato in estate con la risposta 568 dapprima pubblicata dall’Agenzia delle entrate sul suo sito e poi ritirata. Il comportamento dell’amministrazione si è reso doveroso a seguito dell’equivoco rilevato sui limiti di spesa da rispettare.

Il caso presentato all’Agenzia riguardava un contribuente comproprietario, con un’altra persona fisica, di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, un’autorimessa (C/6) e un magazzino (C/2), che intendeva eseguire lavori rientranti nel superbonus 110% sia per la parte energetica che per quella sismica.

Data la presenza di più unità nel fabbricato, è stato chiesto all’Agenzia quale fosse il limite massimo di spesa agevolabile.
La prima risposta delle Entrate (la n. 568), consentiva il calcolo ai fini della verifica del limite di spesa su tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze.

Successivamente, con la risposta in esame, l’Agenzia ha specificato il principio che la stessa aveva enunciato con la circolare n. 24/E del 2020 e cioè che “la detrazione spetta in relazione agli interventi realizzati, tra l’altro, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) e i cui limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente”.

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