EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: DIRITTO AL SUBENTRO NELL’ALLOGGIO
“In materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione, di talché in caso di morte dell’assegnatario si determinano la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel d.p.r. 30.12.’72, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l’assegnazione, dovendo, invece, escludersi che possa configurarsi, in base ad un’interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico”.
Così la Cassazione, con pronuncia n. 13738 del 2.5.2022.