Furto in appartamento condominiale utilizzando il ponteggio edile: responsabilità dell'impresa
Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2844 – Furto in appartamento condominiale utilizzando il ponteggio edile: responsabilità dell’impresa
Responsabile l’impresa per il furto in appartamento condominiale utilizzando il ponteggio edile.
Queste le conclusioni della sentenza n. 2844/05 che, uniformandosi al pregresso orientamento giurisprudenziale (Cass. 5840/91 e Cass. 5775/98), con riguardo al danno derivante per il furto consumato da persone introdottesi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile, afferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio, pertanto, del “neminem laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno.
Responsabilità, quindi, extracontrattuale dell’impresa per la mancata adozione di idonee precauzioni tali da interrompere il legame solidale tra i responsabili dell’evento dannoso.