GLI EREDI DELL'INQUILINO NON RESTITUISCONO LA CASA
Sono proprietario di una abitazione affittata ad un signore che è recentemente venuto a mancare, lasciando tre figli maggiorenni e la moglie residenti nello stesso appartamento. Ora, giunta la scadenza del contratto, ho instaurato un procedimento di sfratto ma, per mio errore, l’atto è stato notificato alla moglie e soltanto a due dei tre dei figli. Il procedimento è andato bene nel senso che il Tribunale ha pronunciato l’ordinanza di sfratto, ma al momento della sua esecuzione si è scoperto che il terzo figlio, che non era stato citato, ha sostenuto che nei suoi confronti l’ordinanza non era valida e che egli pretendeva di restare nell’appartamento locato. Questa pretesa può essere valida? E sarò costretto a iniziare un nuovo procedimento nei confronti del figlio che è stato omesso nella prima procedura?
Poiché in conseguenza della morte dell’inquilino, gli succedono nel rapporto di locazione i parenti conviventi come previsto nell’art. 6 della legge n. 392/1978, ne consegue che il rapporto di locazione si è trasferito a tutti gli eredi che già risiedevano nell’appartamento. Ora tutto ciò comporta, in primo luogo, che la disdetta sia comunicata a tutti i cointestatari del rapporto di locazione, e successivamente che anche la citazione per il procedimento di convalida sia notificata a tutti i destinatari della disdetta, con la conseguenza che se anche uno di questi viene omesso, questi può sostenere che il rapporto di locazione continua a esistere ed anzi che si è rinnovato nei suoi confronti (in questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 10889/2002). Non c’è dubbio che il provvedimento di convalida può essere eseguito contro gli eredi nei cui confronti è stato pronunciato, ma il rapporto di locazione continua nei confronti dell’erede omesso, e sul piano pratico gli effetti di questa situazione sono tali da rendere completamente priva di effetti anche la disdetta legittimamente convalidata, in quanto niente esclude che quello dei figli che continua nella condizione di conduttore, possa legittimamente ospitare i parenti sfrattati, senza con ciò porre in essere alcuna violazione del contratto di locazione. Quindi, se il lettore è ancora in tempo e cioè se non è trascorso il termine di sei mesi prima della scadenza del contratto, consiglio di procedere nuovamente con altro procedimento di convalida.