Il CONTRIBUTO PER GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON INCLUDE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI IMPIANTI E LAVORI PER COLLEGARE IL FABRICATO ALLA RETE FOGNIARIA
Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2006, n. 159 – Il contributo per oneri di urbanizzazione non include il rimborso delle spese di impianti e lavori, che il Comune, a costruzione ultimata, debba eseguire per collegare il fabbricato alla rete fognaria od agli altri servizi pubblici dei quali il proprietario intenda fruire. Tali impianti non sono qualificabili opere di urbanizzazione, in quanto non trasformano il territorio, conferendogli destinazione edificatoria, ma sono realizzati successivamente, nell’ambito di un’edificabilità già conseguita, per consentire il godimento delle relative infrastrutture.
Il contributo per oneri di urbanizzazione non include il rimborso delle spese di impianti e lavori, che il Comune, a costruzione ultimata, debba eseguire per collegare il fabbricato alla rete fognaria od agli altri servizi pubblici dei quali il proprietario intenda fruire. Tali impianti non sono qualificabili opere di urbanizzazione, in quanto non trasformano il territorio, conferendogli destinazione edificatoria, ma sono realizzati successivamente, nell’ambito di un’edificabilità già conseguita, per consentire il godimento delle relative infrastrutture.
FATTO
Con sentenza del TAR della Puglia n. 3696/2004, venne accolto in parte il ricorso (iscritto al nr. 1423/2003 R.G.) proposto dagli odierni appellati e per l’effetto annullato l’art. 40 del regolamento di cui alla delibera n.44 del 2003 del Comune odierno appellante ed i restanti atti impugnati nella sola parte in cui imponevano il pagamento di una somma di denaro una tantum.
Venne, invece, dichiarato inammissibile il ricorso principale nella parte in cui aveva ad oggetto la delibera 11 maggio 1999 n. 70 e dichiarato il sopraggiunto difetto d’interesse quanto ai motivi aggiunti.
Con la gravata sentenza venne, altresì, estromesso dal giudizio il Ministero dell’Interno.
La sentenza è stata appellata dal Comune di **********che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
I Signori ***********ed il Ministero dell’Interno non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e merita di essere accolto.
1. In primo luogo deve esser affrontata l’eccezione (sostenuta dagli appellati) di improcedibilità (per sopravvenuta carenza di interesse) dell’odierno gravame.
L’eccezione è infondata.
La declaratoria di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale – ravvisabile in prospettiva risarcitoria – o morale – ravvisabile nel precetto conformativo dell’azione amministrativa de futuro e la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in argomento si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciarsi sulla domanda (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12/06/2003, n. 3318; Cons. Stato, Sez. V, 06/02/2003, n. 632; Cons. Stato, Sez. IV, 01/08/2001, n. 4206). Orbene, alla luce del condiviso dictum, non si può ravvisare nella situazione prospettata dagli appellati (assunzione a carico dell’Ente gestore Acquedotto Pugliese -AQP – del mutuo contratto dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti) una sopravvenienza tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
2. Dell’eccezione sollevata dal Comune appellante, in ordine alla irricevibilità per tardività del ricorso di prime cure, può prescindersi, attesa la fondatezza dell’odierno gravame.
3. E’ opportuno, a questo punto, soffermarsi sulle fonti attributive del potere di imporre, per motivi sanitari, l’allacciamento alla fognatura comunale. La costruzione e la manutenzione della rete fognaria spettavano ai Comuni ai sensi dell’art. 91 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, cd. Testo unico della legge comunale e provinciale (disposizione poi abrogata dall’art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ma digente all’epoca dell’utilizzazione edilizia, a fini turistici, del territorio comunale – anni 70-80-).
L’art. 218 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (cd. Testo unico delle leggi sanitarie), norma che non è stata abrogata dalle più recenti leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 23 dicembre 1978, n. 833, afferma che “i regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell’aggregato urbano e rurale e delle abitazioni […] I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: […] b) lo smaltimento delle acque […] avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo; […] d) l’acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento”.
Tale disposizione legislativa, che attribuisce ai Comuni un ampio potere regolamentare, è poi ribadita all’art. 344 dello stesso T.U. delle leggi sanitarie, il quale afferma che “I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali, per […] l’igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell’acqua potabile […] e in generale l’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette ad evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità”.
Giova, altresì, soggiungere che la potestà regolamentare dei Comuni in materia di igiene è stata ulteriormente ampliata dalle successive leggi in materia di scarichi e di inquinamento. Infatti, la legge 10 maggio 1976, n. 319 (che, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, stabilisce che gli insediamenti civili di qualsiasi dimensione debbano scaricare le acque reflue mediante allaccio alla pubblica fognatura, ovvero, in mancanza della stessa, attraverso un impianto di depurazione) prevedeva (prima dell’intervenuta abrogazione ad opera dell’art. 63 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), in particolare per gli scarichi di insediamenti civili (art. 14), che “gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall’autorità locale che gestisce la pubblica fognatura”. Alla stregua di tale quadro normativo, può affermarsi che l’obbligo di allacciamento, alla rete fognaria comunale, degli scarichi delle abitazioni fa carico ai rispettivi proprietari.
4. Orbene, l’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in legge 1 agosto 2002, n. 185), sull’edificabilità dei suoli, stabiliva che il titolare di concessione edilizia dovesse partecipare alle spese della trasformazione urbanistica del territorio, mediante contribuzione commisurata all’incidenza delle spese stesse (ed al costo della costruzione). Dette spese, ai sensi dell’art. 5 (anch’esso abrogato), comprendono gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, vale a dire quegli oneri affrontati dall’Ente locale per le opere indispensabili a che un’area acquisti potenziale attitudine al recepimento di insediamenti di tipo urbano (strade, fognature, rete idrica, elettrica, ecc.) e per le ulteriori opere incidenti sul livello qualitativo di tale attitudine (scuole, uffici municipali, chiese, mercati, impianti sportivi, ecc.).
La partecipazione del privato alle indicate spese, quando ottiene la concessione a costruire, si atteggia quindi come assunzione di una quota dei costi della vocazione edificatoria impressa al territorio, e trova giustificazione nel beneficio, economicamente rilevante in termini di valore del suolo (ed altresì peculiare e differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini) che il privato medesimo riceve per effetto della concreta attuabilità del suo progetto di costruzione.
Ne discende che il contributo per oneri di urbanizzazione non può conglobare il rimborso delle spese di impianti e lavori, che il Comune, a costruzione ultimata, debba eseguire per collegare il fabbricato alla rete fognaria od agli altri servizi pubblici dei quali il proprietario intenda fruire. Tali impianti o lavori, come in genere quelli prodromici all’utilizzazione particolare dell’opera pubblica, non sono qualificabili opere di urbanizzazione, in quanto non trasformano il territorio, conferendogli destinazione edificatoria, ma si inseriscono successivamente, nell’ambito di un’edificabilità già conseguita, per consentire il godimento delle relative infrastrutture.
Ne discende che non risultano condivisibili le considerazioni degli appellati in punto di oneri concessori ex legge n. 10/1977, ivi comprese le argomentazioni in punto di prescrizione.
Peraltro, qualora si volesse accedere ad una più ampia nozione delle opere di urbanizzazione, includendovi, gli allacciamenti in questione, resterebbe il fatto che il contributo per oneri di urbanizzazione, versato in occasione della concessione ad edificare, non potrebbe comunque coprire i costi di detti allacciamenti; questi, infatti, alla data della concessione, sono indeterminabili.
In conclusione, si deve affermare che il contributo per oneri di urbanizzazione, che il privato versa in sede di conseguimento della concessione ad edificare, in ragione del suo obbligo di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio, non include il contributo per l’allacciamento alla rete fognaria del fabbricato costruito in base a detta concessione.
5. Alla luce di tale ricostruzione, va rilevato che il Regolamento del servizio di fognatura urbana di cui alla delibera consiliare del 13 aprile 2003, n. 44, fa corretta applicazione dei principi generali suesposti.
Deve essere osservato, infatti, che il ragionamento del Giudice di primo grado non risulta condivisibile nella parte in cui, ipotizzando la qualificazione giuridica della prestazione una tantum di euro 984/77 quale contributo d’allaccio e quale contributo per opere accessorie dalla rete fognaria principale alla singola proprietà, giudica illegittimo l’art. 40 del regolamento del servizio di fognatura urbana di cui alla delibera consiliare del 13 aprile 2003, n. 44, per irragionevole differenziazione fra l’ammontare del contributo fissato per le utenze della frazione ed il diverso ammontare del contributo fissato per il capoluogo del Comune.
In particolare, per quanto concerne l’imposizione di un obbligo di allacciamento a fronte della concreta possibilità per il cittadino di sopportare i costi relativi, ritiene il Collegio che la ratio e la lettera del complesso normativo vigente sopra citato, non solo facciano sì che i Comuni possano prevedere legittimamente un contributo per l’allacciamento degli scarichi alla fognatura pubblica, ma anche che siffatta potestà impositiva di un contributo ben possa sottoporre i titolari della facoltà di edificare ad esborsi globali differenziati, in funzione di una circostanza estrinseca, oggettiva ed influente sull’entità del vantaggio ricevuto ovvero delle spese (differenziate e diverse, da luogo a luogo) che l’Ente locale abbia dovuto effettuare per la realizzazione degli interventi.
Per le esposte ragioni l’appello va accolto.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto riforma la sentenza gravata e respinge le domande proposte in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 5 luglio 2005, con l’intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Michele Corradino Consigliere Est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Michele Corradino f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra