Intervento in causa e litisconsorzio

“Allorché più condòmini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove l’appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l’art. 332 cod. proc. civ. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. divengono irrevocabili. Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condòmini; peraltro, allorché detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. civ., oppure a proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., ove lamenti che sia l’esecuzione del titolo formatosi inter alios ad incidere sulla sua posizione”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 31827 del 27.10.2022.

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