L'assemblea condominiale non ha il potere di imposizione unilaterale di obbligazioni ai singoli condomini
TRIBUNALE DI MILANO Sez. VIII, 13 settembre 2005, n. 10020 – L’assemblea non ha il potere di rener eobbligato, con l’efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, il singolo condomino una determinata spesa pretesemente individuale, non potendosi ravvisare il potere autoritrativo dell’ente collettivo rispetto alla posizione del normale creditore. (C.c., art. 1123)
Draghetti (avv. Condorelli) c. Condominio «Le Villette» di via S. Patrizio in Pieve Emanuele (avv. Santagostino)(1).
(1 ) In termini App. Milano 22 giugno 2001, n. 1696 e Trib. Milano 5 agosto 2003, n. 11242, entrambe inedite.
(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE. – Nella presente causa, introdotta con ricorso depositato in data 27 dicembre 2002 e trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, la condomina Draghetti Francesca ha impugnato la delibera dell’assemblea del Condominio Le Villette Via San Patrizio di Pieve Emanuele in data 28 novembre 2002, nella parte in cui (punto 3 dell’o.d.g.: «approvazione consuntivo manutenzioni straordinarie e riparto blocco B»), col voto favorevole dei 3 condomini presenti del blocco B (ed in assenza della Draghetti e di altro condomino dello stesso blocco B) ha addebitato «tutto il costo dell’opera alla condomina Draghetti ad eccezione della tinteggiatura della parete in quanto ritengono che il cappotto eseguito interessi solo la condomina Draghetti», invitando l’amministratore a consultare la ditta esecutrice dei lavori per la quantificazione della tinteggiatura, deducendone l’invalidità per inosservanza dell’art. 1123 comma 1 c.c. e per inosservanza degli accordi 9 febbraio 2001 intervenuti fra i condomini del blocco B.
I1 Condominio si è costituito ed ha sostenuto l’inammissibilità, nonché l’infondatezza dell’impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, non vertendosi in ipotesi di muro perimetrale comune, ma, trattandosi di distinti edifici-villette a schiera strutturalmente autonome, di muro di pertinenza della impugnante ed altresì sostenendo che il preteso accordo del 9 febbraio 2001 era comunque irrilevante ed inopponibile al Condominio.
Il G.U. senza necessità di seguito istruttorio, premesso:
che l’impugnazione è tempestiva, stante la data di deposito del ricorso ex art. 1137 c.c. (cfr. Cass., sez. II, 16 febbraio 1988 n. 1662; Cass., sez. II, 9 luglio 1997 n. 6205) ed avendo l’impugnante, peraltro assente all’assemblea, dedotto anche la nullità della delibera 28 novembre 2002;
rilevato:
che l’attrice ha chiesto la declaratoria di invalidità della delibera impugnata e il Condominio convenuto ha chiesto il rigetto dell’impugnazione;
che pur non avendo le parti prodotto il Regolamento condominiale, né documenti descrittivi dei luo
ghi (lo stato di progetto e dei lavori eseguiti – prodotti dal Condominio – non illustrando la configurazione complessiva delle villette), la fattispecie appare comunque apprezzabile sulla base degli elementi prospettati in causa;
osserva:
che i lavori per cui è causa, eseguiti nel 2001, sono stati considerati come condominiali (le fatture sono intestate al Condominio e l’amministratore dell’epoca, con lettera del 19 febbraio 2002, ha comunicato alla Draghetti i dati pro quota per le detrazioni fiscali di competenza del singolo condomino – cfr. doc. 2-4 fasc. attore);
che l’impugnante ha richiamato l’accordo 9 febbraio 2001 (doc. 1 fasc. attore) con cui 4 condomini presenti (su 5) del blocco B avevano approvato il preventivo dei lavori in questione;
che il Condominio, mentre ha disconosciuto che il preteso accordo configuri un’assemblea, non ha però chiarito in base a quale presupposto (diverso dal detto «accordo» o assemblea separata) si sia comunque fatto carico dei lavori e della relativa spesa;
che il detto «accordo» è sottoscritto dai 4 condomini deliberanti e, se per un verso può dirsi impegnativo per costoro, per altro verso non è indifferente rispetto alla deliberazione 28 novembre 2002 impugnata in causa (cfr. doc. 5 fasc. attore);
che la delibera impugnata attribuisce una spesa (già pagata come condominiale) riqualificandola come individuale (e senza neppure quantificarla esattamente, poiché mantiene come condominiale la «tinteggiatura della parete»);
che le attribuzioni dell’assemblea condominiale sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese (cfr. art. 1123 c.c.) necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza;
che quindi esula dalle attribuzioni dell’assemblea il potere di imputare, con l’efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamente individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell’ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l’assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (cfr. Trib. Milano 5 agosto 2003 n. 11242; App. Milano 22 giugno 2001 n. 1696);
che in questa sede non vi è luogo ad accertamento del carattere comune o meno del muro in relazione al quale sono stati effettuati i lavori della cui spesa si discute in causa, poiché il tema del contendere è circoscritto dalla domanda-impugnazione della delibera, rispetto alla quale è unico legittimato passivo l’amministratore condominiale ed i condomini sottoscrittori dell’evocato accordo non sono litisconsorti necessari.
La delibera impugnata deve pertanto essere dichiarata invalida, con la conseguente condanna del Condominio soccombente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano (d’ufficio in difetto di nota di parte) come in dispositivo. (Omissis).