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LOCAZIONE: “Grandi locazioni commerciali” e clausole derogative alle norme imperative di legge

Per effetto dell’art. 18 del decreto-legge n. 133 del 12.9.2014 (cd. decreto “Sblocca Italia”), come convertito in legge, che ha aggiunto all’art. 79 della legge n. 392 del 1978, un terzo comma, è possibile inserire nei contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo, “clausole che incidano sulla durata del contratto, o che attribuiscono un maggior canone al locatore, o che comunque deroghino alle disposizioni della legge 392/1978 ove ricorra il presupposto di ordine quantitativo basato sull’ammontare dell’importo del canone annuo pattuito (che deve superare Euro 250.000,00), oltre che quello formale costituito dalla «approvazione per iscritto» del contratto”. Pertanto, nelle “grandi locazioni” commerciali possono “essere oggetto di libera contrattazione tra le parti le clausole su durata minima, rinnovo automatico, prelazioni, recesso per gravi motivi, indennità a fine locazione e indicizzazione e/o aumenti del canone”. E, con particolare riguardo a quest’ultimo profilo, dovranno dunque ritenersi lecite anche le “clausole di aggiornamento del canone per rivalutazione monetaria che superino i limiti quantitativi” previsti dall’art. 32 della predetta legge 392/1978.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 3399 del 6.2.2024.

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