MANCATA PROROGA DEL “SISMABONUS ACQUISTI” AL 110%

Con l’interrogazione parlamentare n. 5-07471, primo firmatario l’on. Alberto Ribolla (Lega), in riferimento alle proroghe per il superbonus disposte dalla legge di bilancio 2022, è stato chiesto al Ministro dell’economia e delle finanze se le stesse siano o meno applicabili anche al cd. “sismabonus acquisti” nella formula potenziata al 110%. E ciò in quanto per tale misura – che ha caratteristiche differenti rispetto al sismabonus ordinario – resta in dubbio il regime applicabile alla scadenza del termine ordinario del 30.6.2022.

Durante il question time del 9.2.2022, ha risposto all’interrogazione il sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze Federico Freni che, dopo aver ricostruito la fattispecie in esame, ha, poi, richiamato quanto già evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a istanza d’interpello n. 57 del 31.1.2022. L’Agenzia nella sua risposta ha precisato che, dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 119 citato, si ricava che l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo art. 119, che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione. Da ciò deriva – ha sottolineato il sottosegretario – che, a parere dell’Agenzia, affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30.6.2022.

Pertanto, ha concluso il rappresentante del Governo, in funzione “di quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi, per gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 non troverebbero applicazione le proroghe di cui alle lettere e) ed f) del comma 28 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio 2022, che hanno esteso l’applicazione delle norme sul superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025”.

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