Modifica di servitù di passaggio
“Ai sensi dell’art. 1350 n. 4 cod. civ. devono farsi per iscritto non solo i contratti che costituiscono, ma anche quelli che modificano le servitù prediali e, perciò, anche i contratti che prevedono il trasferimento dell’esercizio della servitù in luogo diverso da quello originario, in quanto il mutamento del luogo di esercizio implica variazioni nel contenuto della servitù medesima”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 18137 del 26.6.2023.