Natura condominiale di porzioni di fabbricato
Il fondamento della natura condominiale delle porzioni comuni dell’edificio risiede nel fatto che esse siano necessarie per l’esistenza dell’edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune. “Di tali parti, l’art. 1117 cod. civ. contiene un’elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa, con la conseguenza che la disposizione in parola può essere integrata ab estrinseco se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 9170 del 3.4.2023.