NOVITA’ SUI BONUS FISCALI AGG. GENNAIO 2025
NOVITÀ SUI BONUS IN EDILIZIA
La legge di bilancio 2025, con una modifica all’art. 16-bis del Tuir, ha anticipato all’1.1.2025 la riduzione dell’aliquota del 36% al 30% per le spese agevolate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Nel contempo, per il triennio 2025-2027, ha previsto specifici regimi fiscali, con aliquote di detrazione diversificate rispetto a quella del 30% fissata dall’art. 16-bis, per gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del d.l. n. 63/2013 e per quelli di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione sismica di cui all’art. 16 del d.l. n. 63/2013. Nel dettaglio, l’aliquota è stabilita per la generalità degli immobili nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025, ridotta al 30% nel 2026 e 2027 e, solo per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota è elevata al 50% per le spese sostenute nel 2025 e al 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Anche per il triennio 2025-2027, il limite di spesa per gli interventi di ristrutturazione edilizia sarà pari a 96.000 euro, senza nessuna distinzione tra abitazione principale e abitazione non principale. Inoltre, è stata prorogata di un anno (spese sostenute fino al 2025) la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.confedilizia.it.
La legge di bilancio 2025 ha stabilito, con una norma con effetti retroattivi, che, alla presenza dei vari requisiti necessari, si potrà avvalersi della detrazione del superbonus al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti: presentata la Cila ai sensi del comma 13-ter, art. 119, d.l. n. 34/2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condominii; adottata la deliberazione dell’assemblea di condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la Cila ai sensi del comma 13-ter anzidetto, se gli interventi sono effettuati dai condominii; presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Inoltre, sempre in merito al superbonus, la legge di bilancio 2025 ha riconosciuto la facoltà al contribuente, su sua opzione irrevocabile, di ripartire in 10 (anziché in 4) quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dall’1.1.2023 al 31.12.2023. Tale opzione può essere esercitata tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.
SUPERBONUS: DETERMINATA AL 100% LA PERCENTUALE DI SPETTANZA PER IL C.D. “FONDO INDIGENTI”
Con il provvedimento del 29.11.2024, l’Agenzia delle entrate ha determinato nel 100% la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 212/2023, come convertito. Si tratta del contributo a fondo perduto previsto a favore dei soggetti che nell’anno 2024 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi agevolati da superbonus nella misura del 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali. In sintesi, per richiedere il contributo l’intervento doveva aver raggiunto, alla data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% (asseverato ai sensi del comma 13 dell’art. 119 citato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ex art. 121, comma 1, lettere a) e b), d.l. n. 34/2020) e il richiedente doveva avere nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, dell’art. 119, non superiore a 15.000 euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6.8.2024 erano stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Successivamente con il provvedimento delle Entrate del 18.9.2024 erano state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto in oggetto. In particolare, era stato previsto che l’istanza poteva essere presentata dal 1° al 31.10.2024 (cfr., da ultimo, Focus Confedilizia n. 30 del 20.9.2024).
Adesso l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione delle domande, essendo le risorse stanziate sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, ha determinato l’ammontare del contributo in misura pari al 100% dell’importo richiesto.
Ne consegue che l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario sarà pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento anzidetto, in assenza di rinuncia.
SUPERBONUS: CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLE PLUSVALENZE
Il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, durante il question time del 13.11.2024, ha risposto all’interrogazione dell’on. Mauro Del Barba (IV) sul nuovo regime delle plusvalenze in caso di cessione di immobili oggetto di interventi che hanno beneficiato del superbonus (art. 1, commi 64-67, della legge di bilancio 2024).
In particolare, l’onorevole interrogante – dopo aver evidenziato che la nuova disciplina ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo presupposto fiscale con effetti potenzialmente retroattivi che gravano sui contribuenti per scelte effettuate prima della sua entrata in vigore, creando per giunta un possibile rischio di disparità fiscale (poiché immobili simili per tipologia e ubicazione potrebbero essere tassati in modo diverso) – aveva chiesto al Ministro se lo stesso avesse valutato l’impatto economico di tale normativa sul mercato immobiliare e se non ritenesse opportuno adottare iniziative normative volte a rivedere tali disposizioni al fine di evitare effetti retroattivi lesivi del legittimo affidamento dei contribuenti e di garantire maggiore equità fiscale tra immobili simili.
Il Ministro, nella sua risposta, ha prima precisato che parlare di retroattività delle misure in questione o di irragionevole disparità di trattamento non risulta giustificato. E ciò in quanto “in primo luogo, le nuove norme in argomento si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, ovvero alle cessioni poste in essere dal momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio e non in momenti antecedenti”. Ha poi osservato che “la nuova plusvalenza immobiliare non è direttamente collegata agli interventi agevolati realizzati sull’immobile, ma colpisce un presupposto impositivo diverso e successivo ad essi, ossia la cessione del bene effettuata entro limiti temporali ben delineati”. Con riferimento alla potenziale diversa tassazione per immobili simili per tipologia e ubicazione, l’on. Giorgetti ha evidenziato che “la plusvalenza in esame va a colpire, in linea di principio, i beni che, a parità di condizioni iniziali, hanno visto incrementare il proprio valore di mercato proprio grazie al superbonus o i beni che, a parità di condizioni finali, hanno fruito di un importante beneficio fiscale rappresentato dal mancato sostenimento delle spese per la realizzazione degli interventi, in quanto hanno optato per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito”. Ha poi aggiunto che, “proprio al fine di non realizzare indebite penalizzazioni per chi ha usufruito del bonus ma aveva acquistato l’immobile in periodi antecedenti anche di molti anni, è stato espressamente previsto che il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sia rivalutato in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”. In conclusione, il Ministro ha ritenuto che “la disciplina introdotta, lungi dal generare una disparità di trattamento fiscale, sia piuttosto diretta a evitare ingiustificati vantaggi per chi ha potuto usufruire di un aumento di valore dell’immobile per effetto di quello che è stato un generosissimo contributo da parte dello Stato”.
NUOVO MODELLO PER CREDITI D’IMPOSTA EDILIZI
Con provvedimento del 21.11.2024, l’Agenzia delle entrate ha definito il nuovo modello (e le modalità telematiche di invio) di comunicazione per l’attestazione, da parte di banche, assicurazioni e intermediari, che le rate annuali che possono essere utilizzate a partire dall’anno 2025 in relazione ai crediti d’imposta edilizi come il superbonus, il sismabonus e il bonus barriere architettoniche sono state acquistate per un importo pari o superiore al 75% delle relative detrazioni. I soggetti anzidetti, infatti, devono presentare il modello all’Agenzia, per evitare l’ulteriore ripartizione del credito in sei rate annuali come previsto dall’art. 121, comma 3-ter, del d.l. n. 34/2020.
Il provvedimento precisa anche le tempistiche sull’invio della comunicazione (dal 3 al 31.12.2024, per le rate dei crediti già accettate; a partire dal 3.12.2024, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data).
SUPERBONUS, INVIO COMUNICAZIONE AL PNCS, PROROGA AL 30.11.2024
In merito all’apposita comunicazione che, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 39/2024, va fatta al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS in relazione ad interventi agevolati da superbonus in corso al 31.12.2023 o a nuovi interventi a partire dal 2024 (cfr. Focus Confedilizia n. 34 del 4.10.2024), proprio sul sito del PNCS è stato dato avviso che in data 29.10.2024 è stato adottato il d.p.c.m. che proroga al 30.11.2024 il termine (precedentemente previsto al 31.10.2024) di cui all’art. 6, comma 2, primo punto elenco, del d.p.c.m. 17.9.2024. In particolare, la proroga riguarda l’invio delle informazioni al PNCS riguardanti tutti gli stati di avanzamento dei lavori-SAL approvati entro l’1.10.2024.
Per gli interventi invece che hanno prodotto il primo SAL successivamente all’1.10.2024 rimangono in vigore i termini di cui all’art. 6, comma 2, secondo punto elenco, del d.p.c.m. 17.9.2024 ovvero entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del relativo SAL.
Il d.p.c.m. di proroga – si legge sul sito anzidetto – è ora in corso di registrazione presso gli organi di controllo.
CONTRIBUTO SUPERBONUS
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.9.2024, n. 208, il decreto 6.8.2024 del Ministero dell’economia e delle finanze che definisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70% ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 (superbonus).
Tale contributo è quello previsto dall’art.1, comma 2, del d.l. n. 212/2023, per soggetti aventi un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ex art. 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34/2020, come convertito), per le spese sostenute dall’1.1.2024 al 31.10.2024 in relazione agli interventi di superbonus (comma 8-bis, primo periodo, dell’art. 119 citato), che entro la data del 31.12.2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi del comma 13 dell’art. 119 citato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Detto contributo, che sarà erogato dall’Agenzia delle entrate secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto in commento, è da richiedere entro il 31.10.2024, utilizzando il modello dell’”istanza del riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%”, approvato dalle Entrate con provvedimento del 18.9.2024.
COMUNICAZIONE ECOBONUS ALL’ENEA
La Cassazione, con ordinanza n. 19309, depositata il 12.7.2024, ha affermato il principio secondo cui la presentazione della comunicazione all’Enea, oltre il termine di 90 giorni dalla ultimazione degli interventi agevolati da ecobonus, non comporta la decadenza dalle agevolazioni.
Il caso si riferisce ad un accertamento effettuato dalle Entrate in relazione ad interventi agevolati da ecobonus, per spese sostenute negli anni 2008 e 2009, con ultimazione dei lavori nel 2010 e invio della comunicazione all’Enea nel 2014. Nell’accertamento si riteneva tardiva la comunicazione all’Enea e quindi si eccepiva la decadenza dall’agevolazione.
L’ufficio richiamava l’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, a norma del quale i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi agevolati da ecobonus, sono tenuti, tra l’altro, ad inviare all’Enea entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, la copia dell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La Cassazione nell’ordinanza in commento invece aderisce all’orientamento favorevole al contribuente (ne esiste uno anche contrario: cfr. Cass. civ. 30.5.2024, ordinanza n. 15178), espresso in un recentissimo precedente (Cass. 21.3.2024, sent. n. 7657, all’esito di pubblica udienza) ove è stato affermato il principio di diritto per cui ‹‹in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’Enea, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19.2.2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto››.
In altri termini, la decadenza deve essere espressamente prevista e non può essere desumibile da interpretazioni sistematiche. L’espressione “sono tenuti” non è pertanto sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza. Né tale decadenza risulta dalle norme dell’art. 1, L. 296 del 2007 (istitutiva dell’ecobonus in esame), e del comma 349 in particolare, in attuazione del quale è stato emanato il d.m. del 19/02/2007.
Chiarisce al riguardo l’ordinanza che, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Tali conclusioni sembrano valide anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di comunicazione ad Enea, con riferimento in primo luogo al d.m. 6.9.2020 ed all’art. 14, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 63/2013, come convertito; nella vigente disciplina, invece, una espressa ipotesi di decadenza è prevista in caso di “non veridicità” dell’attestazione del professionista relativa ad interventi che danno diritto alla detrazione maggiorata (art. 14, comma 2-quinquies, citato d.l. n. 63/2013).