Opere che modificano la facciata dell’edificio

Occorre il consenso del condominio quando uno dei condòmini intenda realizzare opere che modifichino la facciata dell’edificio, “in quanto è il condominio a dover verificare se vi sia, nel progetto da assentire, un’alterazione del decoro”. Tale principio “ha una portata generale e si applica anche quando l’interessato ritenga che le innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica: salva la diversa espressa valutazione del condominio, non può l’autorità amministrativa (ovvero il giudice amministrativo, in sede di impugnazione delle sue determinazioni) considerare irrilevanti le innovazioni sotto il profilo estetico”.

Così il Tar del Piemonte, con sentenza n. 1079 del 6.12.2022.

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