Prescrizione breve del diritto al conguaglio ed al rimborso degli oneri per il condono edilizio

T.A.R. Toscana, Sezione I, 13 luglio 2005, n. 3273 – Prescrizione breve del diritto al conguaglio ed al rimborso degli oneri per il condono edilizio

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il Sig. Carpiti espone quanto segue:

– con istanza 1° aprile 1986 presentava al Comune di Livorno domanda di concessione edilizia in sanatoria per l’abusivo ampliamento di un capannone ad uso commerciale ubicato in Livorno tra Via Enriquez e Via Firenze (al N.C.T. f. n.9 part.179), e versava lire 13.697.000 sul c.c. n.255080 con versamenti rateali dal 29 marzo 1986 al 28 febbraio 1987;

– con provvedimento in data 22 novembre 1988 il Sindaco di Livorno respingeva l’istanza di sanatoria;

– con istanza in data 11 novembre 1991 l’interessato richiedeva all’Intendenza di Finanza il rimborso di quanto versato;

– con provvedimento prot. n.14799 del 1° settembre 1992, notificato il 20 ottobre 1992, l’Intendenza di Finanza di Livorno negava il rimborso assumendo che la domanda in data 11 novembre 1991 in riferimento all’art.4, comma 6, del D. L. 2/88 conv. in L. n.68/88 che indica in mesi trentasei il termine entro il quale si prescrive il diritto al rimborso, dovesse ritenersi intempestiva essendo intercorsi più di trentasei mesi tra la data di presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria (1° aprile 1986) e la data di presentazione dell’istanza di rimborso (11 novembre 1991).

Avverso tale ultimo provvedimento l’interessato ha, quindi, proposto il ricorso in esame deducendone l’illegittimità sull’assunto che il termine per la prescrizione della domanda di rimborso non potrebbe che decorrere dal momento in cui si è venuti a conoscenza della reiezione della domanda di concessione in sanatoria, e cioè nel caso di specie dal 22 novembre 1988, ferma restando, peraltro, trattandosi di una richiesta di rimborso di una somma di denaro, l’operatività del termine prescrizionale di 10 anni di cui all’art.2946 c.c.. E ha chiesto, altresì, che venga accertato il proprio diritto ad ottenere la restituzione della somma di lire 13.697.000 con gli interessi dalla domanda al saldo.

* * *

Si può prescindere dall’esame della legittimità del provvedimento impugnato vertendosi, nel caso di specie, in materia di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.

Ciò premesso, la pretesa azionata con il ricorso in esame è infondata.

Sull’argomento della prescrizione del diritto al conguaglio ed al rimborso degli oneri oblativi per il condono edilizio giova ricordare che, secondo l’orientamento consolidato (cfr., ex multis, Cons. St., V, 11 dicembre 1991 n.1364 e 28 aprile 1999 n.495) il termine abbreviato di prescrizione a 36 mesi (introdotto dall’art.4, 6° comma, del D.L 12 gennaio 1988 n.2, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n.68/1988, a modifica di quanto in origine previsto dall’art.35 della legge n.47/85, in vigore del quale il termine di prescrizione era, in base ai principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale ex art.2946 cod. civ.) decorre dalla presentazione della domanda di sanatoria.

Trattasi all’evidenza di una disposizione speciale, che, come tale, deroga alla generale disciplina civilistica di cui all’art.2935 cod. civ. – in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – al fine di assicurare un più rapido consolidamento dell’assetto di interessi pubblici e privati coinvolti in tale genere di sanatorie.

Nel caso di specie, peraltro, la pretesa del ricorrente è infondata non già per il lasso di tempo, superiore a trentasei mesi, intercorso tra la domanda di concessione in sanatoria (1° aprile 1986) e la domanda di rimborso (11 novembre 1991), ma in virtù dell’operatività del principio generale espresso dall’art.252 delle disposizioni transitorie del Codice civile in materia di successione di previsioni normative, come già chiarito dal giudice amministrativo in fattispecie analoghe a quelle per cui è causa (cfr., per tutte, Cons. St., V, 28 aprile 1999 n.495).

La citata norma di cui all’art.4, 6° comma, del D.L. 12 gennaio 1988 n.2 (come modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1988 n.68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1988 n.61, ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione) è intervenuta, infatti, ad abbreviare a tre anni il termine di prescrizione decennale originariamente previsto, la cui decorrenza era già in corso al momento di entrata in vigore della novella che ne ha ridotto la durata.

Ne consegue che l’ordinario termine originario di prescrizione è stato ridotto a tre anni con effetto dal 14 marzo 1988 (ferma restando, come più sopra precisato, la sua decorrenza dalla data della domanda di condono), in virtù del richiamato principio generale espresso dall’art.252 delle disposizioni transitorie del Codice civile.

Infatti, secondo tale principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato – di cui la citata legge di conversione 13 marzo 1988 n.68 è espressione – quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione la legge sopravvenuta stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente ed alle prescrizioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

Né può seguirsi la tesi – isolatamente sostenuta da Cons. St., IV, 31 ottobre 1997 n.1246 – secondo cui l’abbreviazione del termine prescrizionale (nel caso di specie, a trentasei mesi) si applicherebbe retroattivamente anche ai rapporti pendenti (cioè, nella specie, le domande di condono presentate prima del 14 marzo 1988), perché essa implicherebbe una sorta di incostituzionale retroattività della prescrizione comportante l’estinzione immediata, alla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta (c.d. effetto ghigliottina), di tutti i diritti sorti anteriormente e per i quali, alla data predetta, sia già decorso il nuovo termine prescrizionale più breve (così Cons. St., n.495/99 cit.).

Applicando, pertanto, correttamente il principio di diritto sopra enunciato al caso di specie, alla data di presentazione della domanda di rimborso (11 novembre 1991) il diritto del ricorrente al rimborso era già estinto per prescrizione non perché era intercorso un lasso di tempo superiore a trentasei mesi tra la domanda di concessione in sanatoria (1° aprile 1986) e la domanda di rimborso (11 novembre 1991) – in quanto così ragionando l’abbreviazione del termine prescrizionale verrebbe inaccettabilmente, per le ragioni innanzi indicate, applicato retroattivamente anche ai rapporti pendenti, e cioè alle domande di condono presentate prima del 14 marzo 1998 – ma in quanto alla data di presentazione della domanda di rimborso (11 novembre 1991) erano ormai decorsi più di trentasei mesi dall’entrata in vigore della citata novella legislativa (il termine, infatti, era già spirato il 14 marzo 1991).

Il ricorso va pertanto respinto.

Quanto alle spese di giudizio sussistono, tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – Sezione I, respinge il ricorso n.2187/1995 meglio indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, in data 23 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Giovanni Vacirca Presidente

Giacinta Del Guzzo Consigliere

Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Eleonora Di Santo

F.to Mario Uffreduzzi – Direttore della Segreteria

 

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