PROPRIETÀ ESCLUSIVA ED UTILIZZO DI PARTI COMUNI
La realizzazione da parte di un condomino di una modifica nella sua proprietà esclusiva, ai fini dell’utilizzo delle parti comuni, è sottoposta, ai sensi dell’art. 1102 del codice civile, al divieto di alterare la destinazione della cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 19435 dell’8.7.2021.