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PROPRIETA’: Servitù di veduta

“La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell’art. 907 c.c., opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, o iure servitutis. Il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, tuttavia, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l’usucapione), anche l’acquisto della servitù di veduta, la quale suppone l’esistenza per la prescritta durata ventennale, a distanza inferiore di quella prescritta dall’art. 905 c.c., di aperture che consentano la inspectio e la prospectio nel fondo confinante”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 33134 del 29.11.2023.

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