REGISTRO: Calcolo della sanzione per la tardiva registrazione del contratto di locazione pluriennale
Con l’ordinanza n. 2357, depositata il 24.1.2024, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che, in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione pluriennale, l’importo della sanzione dovuta vada calcolato utilizzando come base imponibile l’importo del canone annuale (e non l’importo del canone locatizio complessivo). I supremi giuridici hanno infatti accolto il ricorso della ricorrente – che aveva esercitato la facoltà in sede di ravvedimento operoso di versare l’imposta annualmente, assumendo quindi che la sanzione conseguente alla tardiva registrazione del contratto doveva essere commisurata alla sola annualità oggetto del ritardo – richiamando sul punto quanto già affermato dalla stessa Cassazione, sul solco dell’ordinanza n. 461/2006 della Corte costituzionale, e cioè che “«in tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del d.P.R. cit., della facoltà del pagamento rateizzato dell’imposta»” (così, Cass., con sentenza del 18.1.2024, n. 1981, ai cui contenuti pure si rimanda, che richiama le sentenze della Cass. n. 717/2022, n. 28403/2021, n. 1543/2022, n. 3007/2022, n. 3008/2022 e n. 25784/2022).