SERVITU’: Servitù per destinazione del padre di famiglia
“A norma dell’art. 1062, secondo comma, cod. civ., l’impedimento alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia deriva da una fattispecie negoziale, consistente in una manifestazione di volontà contraria al sorgere della servitù: questa volontà può essere rinvenuta sia nello stesso negozio con cui si attua il frazionamento della unica proprietà originaria, sia in un atto diverso e anche anteriore, purché questo si trovi con il negozio o con il fatto di separazione in una relazione tale da far escludere che, successivamente alla manifestazione stessa, l’iter formativo della fattispecie legale di cui all’art. 1062 cod. civ., già interrotto, abbia potuto utilmente ricominciare ed essere portato a compimento”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 7542 del 15.3.2023.