STRADE DI USO PUBBLICO ED ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE
T.A.R. Toscana, Sezione III, 12 ottobre 2004, n. 4477 – T.A.R. Toscana, Sezione III, 12 ottobre 2004, n. 4477
Ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada, non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell’elenco delle strade pubbliche – la classificazione delle strade avendo efficacia presuntiva e dichiarativa e non costitutiva – bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la via pubblica) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile (Tar Toscana, II, 3.2.2004 n. 257; C.S., IV, 2.3.2001 n. 1155).
F A T T O
L’azienda agricola, di cui il sig. Sabatti è titolare in forza di contratto di affitto di azienda, nella quale viene esercitata l’attività di allevamento bovini e di coltivazione, confina a sud con la strada provinciale Carda – Calleta, mentre a nord confina con il cosiddetto passo delle Giuncaine.
L’azienda è attraversata da un percorso che mette in comunicazione la strada provinciale con il predetto passo che dista dalla prima circa tre chilometri e dal quale si accede unicamente a zone boschive.
Verificatisi alcuni episodi di furti di bestiame e di danneggiamento di colture, il titolare dell’azienda fece apporre una sbarra azionabile manualmente a circa 150 metri dall’imbocco della provinciale, al fine di impedire gli eventi dannosi verificatisi.
Il comune di Castel Focognano, con ordinanza n. 36 del 2002, ingiungeva di provvedere alla rimozione definitiva di ogni manufatto che impedisca la percorribilità della strada diurna e notturna avvertendo che, in mancanza, avrebbe provveduto l’amministrazione a spese dell’interessato.
Nel rispetto del termine fissato, l’interessato provvedeva alla rimozione parziale del manufatto, di fatto consentendo il transito sulla strada in questione.
Con ricorso notificato l’11 novembre 2002 e depositato il 22 successivo, il titolare dell’azienda agricola ha impugnato il provvedimento comunale, deducendo i seguenti motivi:
1) carenza di legittimazione dell’organo emittente l’ordinanza impugnata, non risultando l’indicazione del servizio del quale sarebbe responsabile la dott.ssa Boldrini, firmataria dell’atto; né risulterebbe una delega di funzioni da parte dell’organo deputato all’emanazione del provvedimento in favore del responsabile del servizio; mancanza di necessità ed urgenza tale da giustificare l’emanazione di un atto nelle forme e nei tempi di quello impugnato; comunque, analogamente alle azioni possessorie private, il potere di rimozione esercitato non poteva essere esercitato se non nell’arco temporale di un anno dalla supposta alterazione o turbativa ex artt. 1168 e 1170 c.c., mentre la sbarra sarebbe stata installata da almeno due anni;
2) violazione dei principi in materia di strade vicinali, in assenza dei presupposti per definire tale la strada in questione, la quale non è iscritta negli elenchi delle strade vicinali comunali, non è oggetto di uso pubblico, non ha collegamento con strade pubbliche, è invece oggetto di passaggio esercitato uti singules, in via saltuaria da un numero estremamente ridotto di soggetti (in prevalenza per l’esercizio della caccia), non è idonea a soddisfare esigenze di carattere generale;
3) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, avendo omesso la pubblica amministrazione di citare nel provvedimento l’inserimento o meno della strada negli appositi elenchi.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
1 – Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola attraversata da una strada definita come vicinale sulla quale aveva installato una sbarra nei pressi dello sbocco su una strada provinciale, ha impugnato l’ordinanza comunale che ordina la rimozione del manufatto che impedisce il libero transito sulla strada vicinale.
Trattasi di una strada sterrata che dalla località Castel Focognano conduce al passo delle Giuncaine e attraversa i terreni dell’azienda condotta dal ricorrente, non inserita negli elenchi comunali delle strade vicinali, sulla quale – per evitare furti di bestiame e danneggiamento di colture – era stata collocata una sbarra di legno chiusa con lucchetto a 150 metri dall’imbocco con la strada provinciale.
Sostiene il ricorrente, con il secondo motivo, che sarebbero stati violati i principi in materia di strade vicinali, in assenza dei presupposti per definire tale il percorso in questione; in particolare, la strada non è iscritta negli elenchi delle strade vicinali comunali, non è in atto soggetta ad uso pubblico, non ha collegamento con strade pubbliche, è invece oggetto di passaggio esercitato uti singules, in via saltuaria da un numero estremamente ridotto di soggetti (in prevalenza per l’esercizio della caccia), non è idonea a soddisfare esigenze di carattere generale.
Secondo quanto affermato dalla difesa del comune, pur non essendo stato possibile stabilire con esattezza se il percorso di cui trattasi coincida o meno con talune delle strade vicinali inserite nell’elenco delle strade pubbliche di cui alle delibere del consiglio comunale del 1948 e del 1969, è certo che un collegamento tra la strada provinciale di Carda – Calleta, a partire dall’abitato di Castel Focognano, e il passo delle Giuncaine è sempre esistito, come provato dalla circostanza che le strade vicinali n.ri 31, 20, 19 e 18 (citate nel senso indicato) hanno sempre coperto la distanza tra i due luoghi sopra riferiti, pur avendo il loro percorso subito, nel tempo, variazioni e scostamenti.
La circostanza sarebbe stata ammessa dallo stesso ricorrente, il quale aveva proposto al comune di declassare alcune strade vicinali, in parte transitabili in parte non, per complessivi metri 4.875, insistenti all’interno del territorio aziendale e tutte conducenti al passo delle Giuncaine, offrendo, quale percorso alternativo, la strada vicinale della Calleta di cui il ricorrente si impegnava a ripristinare la percorribilità (cfr. doc. 9 e 10 del comune: istanza del ricorrente e relativa relazione tecnica).
In effetti, dai documenti indicati, risulta che l’azienda é attraversata da strade vicinali pubbliche per una lunghezza di circa 4,8 km., di cui circa 3 km. non transitabili poiché in stato di abbandono e di difficile identificazione.
Risulta altresì che l’asse maggiormente in uso , all’interno del territorio aziendale, è quello che collega il podere Faeto al “passo delle Giuncaine”, noto luogo di caccia, per una lunghezza di m. 2.450 (in parte vicinale, in parte poderale).
Sulla proposta di declassificazione della strada vicinale, avanzata dal ricorrente, il comune ha svolto un’istruttoria, nel corso della quale sono state acquisite le osservazioni dei residenti della frazione di Castel Focognano nel senso del mantenimento delle strade vicinali ivi indicate (cfr. doc. 14).
Sulla medesima istanza di parere preliminare, formulata dal ricorrente, il comune aveva espresso parere non favorevole, tenuto conto che la proposta dell’istante non prevedeva il mantenimento di tracciati alternativi, per il raggiungimento del “passo delle Giuncaine” , oltre a quello della strada vicinale da Calleta a Bibbiena “che risulta scomodo e di notevole lunghezza”, e non opportuno provvedere alla dismissione delle viabilità esistenti sul versante nord della località di Castel Focognano che permettono di raggiungere la predetta località, in quanto si determinerebbe un peggioramento dell’attuale rete viabile di uso pubblico (cfr. doc. 15).
Risulta, infine, accertata la installazione di una sbarra atta ad impedire il transito nel tratto di strada sterrata che dalla provinciale, in località Faeto, consente il raccordo con le strade vicinali ivi indicate e conduce al “passo delle Giuncaine” attraversando la proprietà del ricorrente, già oggetto di ordinanza di ripristino della percorribilità della strada, rimasta ineseguita (cfr. doc. 1-2-3-4).
Sulla scorta delle circostanze sopra evidenziate, supportate dalla documentazione in atti, le censure dedotte appaiono infondate.
Pur non figurando con certezza inserito nell’elenco comunale delle strade vicinali, il percorso che dalla strada provinciale, dalla località sopra indicata, si addentra nel territorio aziendale e consente il raccordo con le altre strade vicinali conducendo al “passo delle Giuncaine”, risulta oggetto di uso pubblico da tempo immemorabile (cfr. delibere comunali sulla preesistenza del percorso tra la provinciale ed il passo in questione), attualmente utilizzato (tanto da richiederne lo sbarramento da parte del ricorrente), idoneo a collegare località di interesse pubblico (quali la strada provinciale e le altre strade vicinali).
Pertanto, risultano sussistenti i presupposti che, pur in assenza di classificazione della strada come di uso pubblico, permettono di ritenere che si tratti di una strada vicinale.
Com’è noto, ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada, non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell’elenco delle strade pubbliche – la classificazione delle strade avendo efficacia presuntiva e dichiarativa e non costitutiva – bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la via pubblica) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile (Tar Toscana, II, 3.2.2004 n. 257; C.S., IV, 2.3.2001 n. 1155).
Nella fattispecie, come emerge dalle considerazioni esposte, sussistono tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza al fine di riconoscere alla strada in questione il carattere di strada vicinale.
2 – Infondato appare anche il primo motivo con il quale si deduce difetto di legittimazione dell’organo che ha emesso l’atto impugnato.
Pur essendo prevista dall’art. 15 del d. lgs. 1 settembre 1918 n. 1446 la competenza del sindaco, dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – che ha introdotto la diversificazione dei compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo) e di quelli gestionali (spettanti ai dirigenti) –l’art. 107 ha disposto che le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi s’intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
Inoltre, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica personale (art. 109).
Nel comune resistente, privo di personale di qualifica dirigenziale, la competenza ad emanare gli atti rientranti nella sfera delle attribuzioni del servizio di polizia municipale è stata attribuita al responsabile del servivo medesimo (cfr. doc. 5 del comune: provvedimento n. 98 del 17.4.2002) che ha emanato l’atto impugnato.
3 – Palesemente infondato è il terzo motivo di ricorso.
Con esso si deduce che il potere di rimozione del manufatto non poteva essere esercitato se non nell’arco temporale di un anno dalla supposta alterazione o turbativa ex artt. 1168 e 1170 c.c., mentre la sbarra sarebbe stata installata da almeno due anni
La censura è destituita di fondamento, a prescindere da ulteriori considerazioni, perché il ricorrente, che ne aveva l’onere, non ha provato che l’installazione della sbarra é avvenuta oltre un anno prima dall’emanazione del provvedimento impugnato.
4 – Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. Spese ed onorari di giudizio possono, tuttavia, essere compensati tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 9 luglio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI – Presidente
Dott. Saverio ROMANO – Consigliere, rel. est
Dott. Filippo MUSILLI – Consigliere
F.to Eugenio Lazzeri
F.to Saverio Romano
F.to Mara Vagnoli – – Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 12 OTTOBRE 2004