Telefisco 2023: chiarimenti sul superbonus

Importanti chiarimenti sono stati forniti, in occasione del convegno annuale con il Sole 24 Ore (Telefisco 2023), in materia di superbonus per i condominii minimi, vale a dire per quelli che, non essendone obbligati, non hanno provveduto alla nomina dell’amministratore.
Al fine di beneficiare del superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni minimi non sono tenuti a richiedere il codice fiscale; in tali casi, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti, ferma restando la dimostrazione che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio (circolari dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 2020 e n. 23/E del 2022).

Era stato inoltre precisato – con riferimento ai condominii in genere – che la fattura dovesse essere unica per il condominio e non frazionata tra i vari condòmini (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30/E del 2020). Nel tempo, peraltro, ci si è chiesti, se in caso di condominio minimo, sia possibile procedere a fatturazioni separate (anche per i lavori sulle parti comuni) a ciascun condomino e se gli adempimenti possano essere effettuati da ciascun condomino o sia necessario che vi provveda un condomino incaricato.

Con la risposta in commento, si è ricordato che già con riferimento alle detrazioni con bonus tradizionali di cui agli artt. 16-bis del Tuir e 16 del d.l. n. 63/2013 è stato affermato che “in assenza del codice fiscale del condominio minimo, le fatture potranno essere emesse nei confronti del condòmino, o dei condòmini, che effettua, ovvero effettuano, anche i correlati adempimenti. Ai fini della detrazione, i condòmini, inseriscono nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico ovvero il proprio codice fiscale nell’ipotesi in cui ogni condòmino effettui il bonifico per la propria quota di competenza riferito al documento di spesa a lui intestato.” (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 2022).

L’Agenzia ritiene che tali chiarimenti possano trovare applicazione anche con riferimento agli interventi superbonus effettuati sulle parti comuni di un condominio minimo. I singoli condòmini, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri, potranno beneficiare della detrazione, od optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, effettuando i relativi adempimenti.

Dal punto di vista procedurale, le comunicazioni delle opzioni di cui all’art. 121, d.l. n. 34/2020 devono essere effettuate come segue: (a) per le detrazioni relative ai lavori sulle parti comuni, deve essere effettuata la comunicazione relativa a un condominio minimo e quindi un’unica comunicazione per tutti i condòmini (di conseguenza uno dei condòmini dovrà figurare quale incaricato della compilazione); (b) per le detrazioni relative agli interventi trainati sulle singole unità immobiliari, deve essere effettuata una comunicazione per ciascuna unità immobiliare e per ciascun intervento, da parte di ciascun condòmino interessato.

 

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