TRASFERIMENTI
AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
L’art. 2, comma 4-bis del d.l. n. 194/2009, come convertito, prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%. Tali agevolazioni – che hanno la finità di tutelare la piccola proprietà contadina – si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi (ex legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001), da loro abitualmente coltivati. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
In merito alla prima ipotesi di decadenza dalle agevolazioni predette, con l’ordinanza n. 30664, pubblicata il 28.11.2024, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’art. 2 comma 4 bis D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, disciplinante le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il quale contempla due fattispecie autonome di decadenza, l’operazione negoziale di sale and lease back (ovvero la locazione finanziaria di ritorno, n.d.r.), alla luce della sua natura e dell’individualità propria di ciascun negozio di cui si compone, costituisce ipotesi di cessione idonea a integrare la fattispecie dell’alienazione volontaria contemplata dalla norma, determinando la decadenza dal beneficio”.