TRIBUTI
Nuovi codici tributi modello F24
Con la risoluzione n. 35/E dell’11.7.2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute, a titolo di sanzioni ed interessi per imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e di altre imposte indirette, a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti.
Tale provvedimento dà attuazione all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8.11.2011 con cui è stata prevista l’estensione delle modalità di versamento di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 (e cioè versamenti unitari e compensazione) con riferimento alle imposte, ai contributi dovuti all’Inps nonché alle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali ivi indicate; con possibilità di estensione progressiva ad altre fattispecie. Successivamente, con diversi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate (e cioè quelli del 3.1.2014, del 9.7.2018, del 27.1.2020 e del 27.11.2020) sono state estese le modalità di versamento mediante modello F24 alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate, degli atti privati, nonché degli atti pubblici e delle scritture private autenticate di cui al d.p.r. n. 131/1986, e all’imposta sulle donazioni di cui al d.l. n. 262/2006, e al d.lgs. n. 346/1990, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate (i relativi codici tributo per il versamento spontaneo oppure a seguito degli avvisi di liquidazione sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni nn. 14/E del 2014, 57/E del 2018, 9/E e 76/E del 2020).
Adesso con la risoluzione in commento, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito delle fattispecie sopra evidenziate, sono stati istituiti nuovi codici tributo operativi dal 22.7.2024 ed indicati in apposite tabelle dove sono stati differenziati per tipologia.
Tabelle codici-atto per le formalità
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 292682 dell’11.7.2024 sono state adottate delle tabelle recanti i codici ed i rispettivi atti di cui si chiede la trascrizione, l’iscrizione o l’annotazione nei pubblici registri immobiliari.
Le codifiche, riportate nell’allegato elenco n. 4 al provvedimento in commento, di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso, potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30.9.2024.
Tale attività si è resa necessaria a seguito dell’evoluzione normativa sopravvenuta rispetto all’ultimo aggiornamento delle suddette tabelle, effettuato con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 17.6.2015, n. 24/E. Sono stati cioè individuati ulteriori codici atto in relazione a nuovefattispecie soggette a pubblicità (tra le quali quelle introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d. lgs. n. 14/2019 e dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile, di cui al d. lgs. n. 149/2022). Ma non solo. Come specificato nel provvedimento le tabelle allo stesso allegate, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.