USO PARTICOLARE DI UN BENE COMUNE
L’utilità particolare che un condòmino possa trarre da un bene compreso nell’elenco di cui all’art. 1117 del codice civile non incide sulla destinazione tipica del bene stesso né sullo specifico nesso di accessorietà all’edificio condominiale.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 32057 del 5.11.2021.