USUCAPIONE: Elementi costitutivi dell’usucapione ai fini della prova
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, “la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus”. L’interversione nel possesso, infatti, “non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 20150 del 22.6.2022.