Prospetto informatico Imu in vigore dal 2025

Con il comunicato stampa del 30.11.2023, il Dipartimento finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha segnalato la proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo per i Comuni di redigere le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze (cd. prospetto informatico ex art. 1, commi 756 e 757, della l. n. 160 del 2019).

Tale proroga è stata disposta dall’art. 6-ter, del d.l. n. 132/2023, come convertito, “in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto”.

Il Dipartimento ha precisato che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu tramite l’elaborazione del prospetto, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorrerà dall’anno di imposta 2025. Conseguentemente, l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” con cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’Imu nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto – aperta ai Comuni all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all’entrata in vigore del decreto 7.7.2023, a decorrere dal 22.9.2023 – resterà a disposizione dei Comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l’elaborazione del prospetto.

Il Ministero ha anche evidenziato che poiché l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica decorrerà solo dall’anno di imposta 2025, i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.
Per l’anno di imposta 2024, quindi, i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, vale a dire tramite l’inserimento deltesto della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l’anno 2024, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’Imu utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7.7.2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023.

Tra le altre cose, il Dipartimento ha precisato che “nei confronti dei Comuni appartenenti alla regione Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano – vigendo, rispettivamente, le norme di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, istitutiva dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS), e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) – non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 in materia di IMU e, quindi, non sussiste l’obbligo di redigere la delibera tramite l’elaborazione del Prospetto”.

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