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Agenzia delle Entrate: Attestazione relativa ai contratti di locazione a canone concordato

Confedilizia Firenze comunica ai propri associati che l’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale coordinamento normativo, ha comunicato un suo parere relativo al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 Gennaio 2017(di seguito, il decreto), con il quale sono stati definiti, tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi locali relativi ai contratti di locazione abitativa a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998.

L’articolo 1, comma 8, del decreto ha stabilito che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella stipulazione del contratto dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori, ma che s’ per i contratti non assistiti, il locatore è invece tenuto ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia oppure dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, valida anche quanto alle agevolazioni fiscali. Queste disposizioni sono state recepite, per il Comune di Firenze ed altri Comuni della provincia fiorentina, con l’Accordo territoriale sottoscritto dalle Associazioni dei proprietari di immobili e degli inquilini in data 20 ottobre 2017 e ss.mm.ii.

Pertanto con riferimento alle agevolazioni quali l’applicazione dell’aliquota “cedolare secca” ridotta nella misura del 10 % e le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge n. 431/1998 in materia di IRPEF e imposta di registro, per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, statali e comunali in favore del locatore’.

In tale senso, si era già espresso il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per la Condizione Abitativa – che, con nota del 6 febbraio 2018, n. 1380, aveva affermato che “… per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i locatori che intendano avvalersi delle agevolazioni fiscali sopra indicate, di acquisire l’attestazione anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.

Dunque, per i contratti di locazione a canone concordato stipulati per il Comune di Firenze ed altri Comuni della provincia fiorentina in applicazione dell’accordo territoriale del 20 ottobre 2017, il locatore ha l’obbligo di acquisire l’attestazione ai fini della fruizione delle relative agevolazioni fiscali se il contratto non è stato assistito dalle organizzazioni della proprietà edilizia (tra le quali Confedilizia) o degli inquilini. Inoltre, anche se non vi è un obbligo di allegare l’attestazione al contratto di locazione al momento della registrazione, il locatore può certamente provvedere a ciò. Infatti questa allegazione dell’attestazione è certamente opportuna se il contribuente chiede di utilizzare l’agevolazione prevista, ai fini dell’imposta di registro, dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e cioè la determinazione della base imponibile nella misura del 70 per cento per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro. Infine per l’attestazione non si applica l’imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. N. 642/1972.

Ulteriori informazioni presso la Segreteria.

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