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IMU: Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente

Con l’art. 1, comma 81, l. n. 197/2022, è stata introdotta la previsione di esenzione da Imu di immobili occupati abusivamente. In particolare, mediante l’aggiunta della lett. g-bis, all’art. 1, comma 759, della l. n. 160/2019, recante la disciplina dell’Imu, è disposta l’esenzione dall’imposta, per il periodo per il quale sussistono le condizioni, degli “immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.

La medesima norma prevede che il soggetto passivo comunichi al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, e che analoga comunicazione debba essere trasmessa allorché cessi il diritto all’esenzione.

Va sottolineato che, a un mese dalla scadenza della prima rata Imu, non è stato ancora emanato il suddetto provvedimento attuativo, esponendo i contribuenti interessati al rischio di dover integrare il versamento con ravvedimento o all’eventualità di dover procedere a richiesta di rimborso/compensazione con altri versamenti.

È pacifico che la norma che ha introdotto l’esenzione da Imu per gli immobili occupati abusivamente (lett. g-bis, all’art. 1, comma 759, della l. n. 160/2019) non abbia effetto retroattivo e che pertanto valga espressamente dal 2023.
In merito a ciò, si segnalano ora due ordinanze della Corte di Cassazione – e precisamente la n. 9956/2023 e la n. 9957/2023 depositate il 13.4.2023, relative allo stesso contribuente per due diverse annualità – di trasmissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della normativa previgente con riferimento alla situazione di esenzione da Imu in caso di occupazione abusiva (fattispecie non espressamente prevista in passato).

La Cassazione ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, primo comma, all’art. 42, secondo comma, ed all’art. 53, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti”.

La Cassazione ha premesso, infatti, come non possa farsi riferimento alla nuova lettera g-bis in quanto non avente efficacia retroattiva. Quindi ha ricordato che la giurisprudenza costante sino ad ora è stata quella per cui il “concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento (…)”; in sostanza, a prescindere dalla effettiva disponibilità materiale del bene.

Tale interpretazione, secondo la Cassazione, pone ora una rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale nelle condizioni quali quelle rappresentate dal contribuente; nel caso di specie si tratta di una occupazione nota alle cronache locali, per le qualisussistevano difficoltà ad effettuare lo sgombero.

Il criterio è quello per cui, con riferimento agli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, si ritiene possa venire a mancare il presupposto dell’imposta, che si assume essere l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene, in quanto ritenuti manifestazioni di capacità contributiva.

Secondo il Collegio, risulterebbe davvero irragionevole che al proprietario di un immobile inagibile o inabitabile (eventualmente, a causa della sua inerzia) sia riconosciuta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011, una riduzione della base imponibile Imu, mentre, per il proprietario di un immobile occupato abusivamente per causa non dipendente dalla sua volontà e privo di strumenti di tutela giuridica per recuperarne il possesso, sia prevista una tassazione integrale. Sulla base di queste argomentazioni, pertanto, si è giunti alla remissione della questione di legittimità costituzionale alla Consulta. Questione che Confedilizia seguirà, come sempre, con attenzione.

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