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IMU

INDEDUCIBILITÀ DELL’IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL’IRAP

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171, depositata il 29.10.2024, si è nuovamente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in riferimento all’art. 53 della Costituzione, ribadendo, in sostanza, quanto già affermato con la sentenza n. 21 del 2024, ovvero che, in riferimento all’IRAP, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta. La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

La Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono diversi. La sentenza ha altresì dichiarato non fondate le questioni sollevate dal medesimo rimettente e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato – ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza – l’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell’IRAP.

RENDITE CATASTALI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO

L’art. 7-quinquies del d.l. 9.8.2024, n. 113, come convertito, ha previsto che a decorrere dall’1.1.2025 “allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione” (quali roulotte, case mobili e caravan), ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non sono rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.

Gli intestatari catastali di tali strutture, a decorrere dell’1.1.2025, devono presentare, entro il 15.6.2025, atti di aggiornamento geometrico per l’aggiornamento della mappa catastale (ai sensi dell’art. 8, l. n. 679/1969), nonché atti di aggiornamento per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati (ai sensi del decreto del Ministro delle finanze n. 701/1994). In difetto, si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 20 del regio d.l. n. 652/1939, come convertito.

La novella prevede pure che l’Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento anzidetti, attivi il procedimento di cui all’art. 1, comma 277, l. n. 244/2007 e cioè ne richieda la presentazione ai soggetti titolari e, nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l’Agenzia provveda d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, dei relativi oneri.

Limitatamente all’anno di imposizione 2025, in deroga alla normativa Imu (e cioè all’art. 1, comma 745, l. n. 160/2019), per gli atti di aggiornamento, presentati entro il 15.6.2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dall’1.1.2025.

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