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TASSAZIONE

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” PER SOGGETTO AIRE RIENTRATO IN ITALIA

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 238 del 2.12.2024 in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, si è occupata dell’agevolazione prevista per i soggetti che si trovano all’estero, chiarendo che possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente al ricorrere degli ulteriori requisiti dettati dalla norma, si “siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro” al momento dell’atto di acquisto dell’abitazione in Italia. Infatti, hanno evidenziato le Entrate, il requisito del trasferimento all’estero per ragioni di lavoro “deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile”. Tale ultima circostanza ha assunto rilievo dirimente nella fattispecie all’esame dell’Agenzia in cui, come dichiarato dall’istante, lo stesso era rientrato in Italia (pur se temporaneamente) e al momento dell’acquisto dell’immobile si trovava a svolgere la propria attività lavorativa nel nostro Paese.

La conseguenza è stata che non risultava integrato, al momento dell’acquisto dell’immobile, il presupposto di acquirente ”trasferito all’estero per ragioni di lavoro”.
Nella fattispecie portata all’attenzione dell’Agenzia, il contribuente – nonostante avesse acquistato l’immobile con l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune dove era ubicato l’immobile – era invece interessato al mantenimento della propria residenza all’estero e all’iscrizione all’AIRE. A fronte di ciò aveva suggerito di poter sanare la propria situazione, procedendo alla rettifica della dichiarazione resa in atti tramite un atto integrativo.

L’Agenzia ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, l’istante non possa procedere a tale rettifica, evidenziando come il mancato rispetto dell’impegno assunto a trasferire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune ove è ubicato l’immobile, comporti la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto della prima casa. Al riguardo, l’Agenzia ha pure ricordato che, come dalla stessa chiarito con la risoluzione 31.10.2011, n. 105/E, laddove sia ancora pendente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile, presentando un’apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

REGIME DI TASSAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Nella risposta del 19.11.2024 ad interpello n. 224, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso in cui i corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo siano stati percepiti in parte nel 2023 e, in parte, nel 2024 per effetto dell’avveramento della condizione sospensiva a cui è stato sottoposto l’atto, il contribuente dovrà assoggettare a tassazione le somme ricevute nel 2024 quali redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir, determinati secondo i criteri di cui al successivo art. 71, comma 2, mentre ai corrispettivi percepiti nell’anno 2023 si applicheranno le disposizioni di cui al comma 1, lett. b), del medesimo articolo 67 e, pertanto, non rilevano ai fini dell’emersione di eventuali plusvalenze tassabili in quanto, nel caso in esame all’Entrate, il terreno è pervenuto all’istante per successione.

 

TASSAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28742, depositata il 7.11.2024, ha ribadito il principio secondo il quale il reddito fondiario degli immobili locati ad uso diverso da quello abitativo – riguardo ai quali non opera la deroga introdotta dall’art. 8, comma 5, della l. n. 431 del 1998 – è commisurabile ai canoni dovuti dal conduttore fin quando risulta in vita un contratto di locazione, poiché il criterio ordinario di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dall’effettiva percezione. Nella sentenza in commento i supremi giudici hanno ancora una volta affermato che tali canoni, pertanto, rappresentano reddito tassabile fino a che non intervenga la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto (cfr. Cass. n. 12254/2022, Cass. n. 28743/2021, Cass. n. 19240/2016, Cass. n. 651/2012). “I suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, – ha concluso la Corte – sono stati erroneamente disattesi dalla Commissione di secondo grado, la quale, pur avendo accertato in fatto che il 30 giugno 2009 era stato emesso nei confronti del conduttore dell’immobile un provvedimento di convalida di sfratto per morosità, ha ritenuto sussistente l’obbligo del locatore di esporre in dichiarazione il reddito derivante dai canoni locativi maturati dalla suddetta data fino a quella di rilascio del bene, «anche se non percepito». Alla luce di quanto argomentato, deve, infatti, ritenersi che per il periodo successivo alla pronuncia del menzionato provvedimento giurisdizionale la tassazione del reddito fondiario non potesse essere parametrata al canone locativo”.

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