AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI RICEVUTI NEL PERIODO COVID-19

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 27.4.2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della “Sezione 3.1” e della “Sezione 3.12” della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la comunicazione C(2021) 564 del 28.1.2021, nonché le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti dalla normativa vigente e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. Inoltre, con lo stesso provvedimento è stato approvato il modello attuativo dell’art. 1 del d.l. n. 41/2021 e del d.m. 11.12.2021, i quali prevedono che i contribuenti debbono dichiarare l’ammontare di talune agevolazioni fruite, al fine di verificare il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa europea.

Tra gli aiuti oggetto di autodichiarazione sono compresi, per quanto di interesse: il credito di imposta per le locazioni commerciali; l’esclusione dall’Imu per talune categorie di immobili del settore del turismo e dello spettacolo e di altre attività economiche.
Ai fini della dichiarazione deve peraltro tenersi conto di tutti gli aiuti (contributi a fondo perduto, definizione agevolata di avvisi bonari, ecc.) previsti dalla norma, oltre a quelli sopra citati. La dichiarazione va inviata esclusivamente in via telematica dal 28.4.2022 ed entro il 30.6.2022, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i suoi canali telematici. Poiché il predetto d.m. dispone che in caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, l’Agenzia delle entrate, con apposita risoluzione, istituirà i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto. Le somme da restituire saranno versate con il modello F24, ma senza facoltà di compensazione.

In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto, il corrispondente importo verrà sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021.

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