BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE AL 75%

Con tre diverse risposte ad interpello del 30.5.2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti la nuova detrazione Irpef/Ires del 75% prevista dall’art. 119-ter del d.l. n. 34/2020, per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Le Entrate, con le risposte ad interpello nn. 291, 292 e 293, hanno precisato che tale detrazione, che si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo, si incrementa alla detrazione Irpef del 50% prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. e) del Tuir, che deve essere ripartita in dieci quote annuali. Da ciò consegue che quando le spese sono sostenute al di fuori dell’esercizio di impresa, trovando in questo caso applicazione il principio di cassa, è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2021 e della detrazione Irpef del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se riguardano il medesimo intervento e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Fermo restando che con riguardo alle medesime spese è possibile beneficiare di una sola detrazione fiscale, il bonus eliminazione barriere 75%, inoltre, si va ad aggiungere al superbonus 110% e, a differenza di quest’ultima agevolazione, non è subordinato all’esecuzione di altri interventi. L’Agenzia delle entrate, infine, anche per il bonus eliminazione barriere al 75%, ha confermato che si possa applicare la regola (valida per il superbonus) per la quale, quando gli interventi hanno per oggetto parti comuni di edifici, la determinazione dei tetti massimi di spesa segue la logica “per scaglioni”. Ad esempio, per un edificio composto da 15 unità immobiliari, il bonus compete entro un importo massimo di spesa pari a 530.000 euro (40.000 x 8 + 30.000 x 7).

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