BONUS FISCALI: Interpretazione autentica per delibere condominiali e CILAS

L’art. 2-bis del d.l. 16.2.2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.4.2023, n. 38, reca una norma di interpretazione autentica in merito alla disciplina transitoria di cui al d.l. n. 176/2022 (mantenimento dell’aliquota superbonus al 110%) e allo stesso d.l. n. 11/2023 (facoltà di continuare ad avvalersi delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per i bonus fiscali).

In merito al d.l. n. 176/2022, l’art. 1, comma 894, l. n. 197/2022 ha infatti disposto che la riduzione del superbonus al 90% per l’anno 2023 non si applica, tra l’altro, agli interventi per i quali la Cilas sia stata presentata entro una determinata data; per gli interventi effettuati dai condominii inoltre è richiesto che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, sia stata adottata entro una determinata data.

Con riguardo al d.l. n. 11/2023, l’art. 2, commi 2 e 3, ha disposto che non si applica il divieto dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, tra l’altro, agli interventi superbonus, per i quali la Cilas sia stata presentata entro il 16.2.2023; per gli interventi effettuati dai condominii inoltre è richiesto, analogamente a quanto sopra, che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, sia stata adottata, entro la medesima data. Nel caso degli interventi relativi a bonus edilizi diversi dal superbonus, è richiesto che il titolo abilitativo, ove necessario, sia stato presentato entro la medesima data. In ordine ad entrambe le fattispecie era sorto il dubbio se la presentazione di un progetto in variante della Cila o del diverso titolo presentato, e l’eventuale nuova delibera condominiale di approvazione della suddetta variante, in quanto aventi una data posteriore a quella prevista dalla norma, potessero far decadere dalle norme di deroga, cioè far perdere il diritto al superbonus al 110% o il diritto all’esercizio di un’opzione.

Con l’art. 2-bis in rassegna, rubricato “Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati”, è stato disposto che “1. Le disposizioni dell’art. 1, comma 894, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”. Pertanto, la presentazione di una variante e – per i lavori sulle parti comuni – l’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione della stessa, non fanno decadere dal diritto alla deroga, che resta quindi subordinato al rispetto del termine iniziale.

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