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Circolare 8/E: IMPORTANTI CHIARIMENTI sulle disposizioni contenute nel d.l. n. 18/2020 noto come “CURA ITALIA”.

Tra le varie risposte elaborate dall’Agenzia, oltre a quella sugli adempimenti in condominio (si vedano le pagg. 24 e 25 della circolare) se ne segnalano due molto importanti in materia locatizia:

  • Con la prima, l’Agenzia ha innanzitutto confermato la tesi sostenuta da Confedilizia fin da subito, e cioè che tra gli adempimenti sospesi ex art. 62, comma 1, del decreto anzidetto rientri anche la registrazione dei contratti di locazione e di comodato, e poi chiarito che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non è tenuto al relativo versamento dell’imposta.  Nella stessa risposta è stato precisato che “il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati”.
  • Con la seconda, l’Agenzia ha chiarito il meccanismo del credito d’imposta per le locazioni di botteghe e i negozi C/1 ex art. 65, decreto citato, precisando quanto segue: “L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.

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