Durc di congruità Problematica bonus in scadenza al 31/12

Il d.m. 25.6.2021, n. 143, ha sancito l’obbligo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (sia pubblici sia privati) per contrastare, in primis, il fenomeno del lavoro irregolare. In estrema sintesi, a seguito della normativa anzidetta le lavorazioni effettuate nell’ambito privato, superiori a 70.000 euro esclusa Iva, vengono equiparate a quelle svolte in ambito di appalto pubblico e quindi, a far data dall’1.11.2021, in aggiunta al classico “durc”, le imprese appaltatrici hanno l’obbligo di dotarsi dell’attestazione di congruità, il c.d. “durc di congruità” per specifico cantiere/appalto. Tale obbligo complica alquanto alcune situazioni che si analizzano qui di seguito. Come noto, con la conclusione dell’anno solare si chiude la possibilità per il contribuente di beneficiare delle agevolazioni fiscali in essere per quel dato anno. Inoltre, al 31.12.2022, si avrà il termine definitivo – salvo proroghe – per avvalersi: del superbonus per gli interventi svolti su edifici unifamiliari (nel rispetto delle condizioni previste dalla legge), del bonus facciate al 60% e della detrazione potenziata al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La questione, come scritto, si complica in quanto il “durc di congruità” deve essere consegnato dall’impresa affidataria delle opere al proprio committente antecedentemente al saldo delle lavorazioni, pena il possibile decadimento del beneficio fiscale per quest’ultimo.

Analizzando la normativa nella sua completezza, sia dal punto di vista giuridico che fiscale, si può osservare l’evidente problematica di utilizzo dei bonus fiscali per le lavorazioni che avranno termine nel mese di dicembre. La stessa nasce a causa della denuncia di manodopera che l’impresa deve effettuare sempre a posteriori rispetto al mese di lavorazione. Pertanto, per il mese di dicembre si verifica la situazione dell’impossibilità del rilascio del “durc di congruità” precedentemente alla corresponsione del saldo lavori da parte della committenza. La discrasia si pone in virtù del fatto che le imprese comunicano, spesso a mezzo consulente, l’impegno della manodopera in Cassa edile il mese successivo a quello dell’utilizzo della stessa (manodopera di dicembre, comunicazione nel mese di gennaio), mentre il contribuente ha la necessità di dover corrispondere il saldo seguendo il principio di cassa che prevede che il pagamento avvenga entro il 31 dicembre per beneficiare delle detrazioni in essere (per esempio nel caso di superbonus per le unifamiliari).

A tal proposito, con la Faq n. 18 del 17.11.2021, comunicazione n. 803, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), alla domanda “Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell’ultimo versamento non scaduto?”, ha fornito la seguente risposta: “Ai fini del rilascio della congruità, in deroga alle ordinarie procedure riferite alla regolarizzazione in materia di DOL, anche l’importo delle denunce non scadute, necessario al raggiungimento delle percentuali fissate, dovrà essere correttamente versato”.

Il tutto sembra semplicisticamente risolto obbligando le imprese appaltatrici a effettuare un versamento preventivo relativo alla manodopera impiegata per il rilascio del “durc di congruità”. Si ritiene che l’interpretazione della CNCE sul punto non sia però sufficiente, ma che occorra un intervento del legislatore.

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