LE AGEVOLAZIONI FISCALI per il risparmio energetico

D.L. N. 185/2008 ed il DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 AGOSTO 2009 – D.L. N. 185/2008 – LE AGEVOLAZIONI FISCALI per il risparmio energetico

 

AGGIORNATA CON IL D.L. N. 185/2008

E DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 AGOSTO 2009

aggiornamento

2009

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 AGOSTO 2009

 

 

INDICE

INTRODUZIONE 5

1. L’AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 6

In cosa consiste 6

Chi può usufruirne 7

Cumulabilità con altre agevolazioni 8

2. GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE 10

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti 10

Interventi sugli involucri degli edifici 11

Installazione di pannelli solari 12

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 13

3. TIPOLOGIA DI SPESA E RELATIVA DETRAZIONE 14

Spese detraibili 14

Calcolo e limiti della detrazione 15

4. ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE 17

La certificazione necessaria 17

I documenti da trasmettere 18

Come fare i pagamenti 19

I documenti da conservare 20

Quadro sintetico dei principali adempimenti 21

Contenuto dell’asseverazione 21

5. PER SAPERNE DI PIÙ 24

APPENDICE 25

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

INTRODUZIONE

I contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio

energetico possono usufruire di una particolare agevolazione

fiscale, avvalendosi di una specifica detrazione d’imposta.

In questa guida, sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si

può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo,

previsti dalla normativa in vigore, comprese le recenti novità introdotte

quest’anno.

Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute

in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Negli ultimi anni la normativa

è stata variamente modificata e determinata: dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n.

244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale

del 6/8/2009.

Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente

delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all’Agenzia

delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta), è stata fissata

una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo

ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza

termica.

In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:

• detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute,

entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;

• esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione

di pannelli solari;

• ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere

dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10

anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali

uguali);

• possibilità di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di

riscaldamento.

1. L’AGEVOLAZIONE PER LA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

IN COSA CONSISTE

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta

nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in

rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione,

diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta

sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica

degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

 la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione,

l’illuminazione);

 il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,

pavimenti);

 l’installazione di pannelli solari;

 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento,

come indicato nella seguente tabella:

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione

di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile,

ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche

delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite

che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza,

la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)

involucro edifici (pareti, finestre, compresi

gli infissi, su edifici esistenti)

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità

immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale,

anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La

prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto,

oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione

degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di

settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati

a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche

e della tipologia.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino

specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento,

per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della

installazione dei pannelli solari;

2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare,

con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente

con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette

unità;

3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo

solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di

nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari

di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,

società di capitali);

 le associazioni tra professionisti;

 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

ATTENZIONE

Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in caso di spese

sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

 i titolari di un diritto reale sull’immobile;

 i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

 gli inquilini;

 chi detiene l’immobile in comodato.

Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano

solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in

riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione

immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto

dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado

e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile

oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente

ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè

nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili

strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione

dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi,

la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto

dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni

di leasing addebitati all’utilizzatore.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione d’imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali

previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio,

la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).

ATTENZIONE

In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote di

detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono,

a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece

in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di

decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che

conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio

energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà

fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli

adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Aliquota Iva applicabile

Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici,

che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state

introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto,

sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli

interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2009 ha prorogato fino al 2011 l’applicazione

dell’Iva ridotta al 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi a interventi di

manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione

non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.

Tale indicazione è obbligatoria, invece, per usufruire della detrazione del 36 per cento sulle

spese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa prorogata fino al 2011) e per la

detrazione del 55 per cento sulle spese per il risparmio energetico.

Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa

fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore

fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29

dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti

beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore

dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo

della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente,

soltanto il valore dei beni significativi.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

2. GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE

Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal

decreto 7 aprile 2008, sono stati ben individuati gli interventi per i quali

trova applicazione l’agevolazione fiscale.

Si tratta delle seguenti tipologie di interventi:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DI EDIFICI ESISTENTI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento

di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di

almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell’allegato C del

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 (vedi appendice).

Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre

realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli

“interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico

di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la

maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini

di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la

quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere

negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato

A del decreto legislativo n. 192 del 2005).

Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in

cui l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato

e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

ATTENZIONE

I nuovi valori limite, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11

marzo 2008 (vedi tabelle in appendice).

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di

impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione,

con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli

impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione

non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti,

riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente

esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso

vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa

in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D del decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze (vedi appendice), la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in

distinte colonne, la trasmittanza delle strutture orizzontali, verticali e quella delle finestre.

ATTENZIONE

L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi

agevolati.

Ad esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000

euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione

invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione

del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituizione di infissi, intervento con un limite massimo

di detrazione di 60.000 euro.

In questo caso, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di

prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti,

realizzando quindi “la qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di

100.000 euro; resta fermo che non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori

che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione

del limite massimo di detrazione spettante, nell’intervento più generale. Potranno invece essere oggetto di

autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che

non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari, per i quali la detrazione

potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio.

ATTENZIONE

L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero

edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione

di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate

al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi,

in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica

o qualificazione energetica.

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari

per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del

fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti

scolastici e università.

I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non

soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale,

ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte

le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

Ai fini dell’asseverazione (vedi capitolo 4) dell’intervento concernente l’istallazione dei

pannelli solari è richiesto:

ATTENZIONE

La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente

già conformi agli indici indicati nella tabella D, non consente di fruire della detrazione poichè il beneficio è

teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a

seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione

(vedi capitolo 4) deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed

asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai

valori riportati nella tabella D.

ATTENZIONE

I nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico

dell’11 marzo 2008 (vedi tabelle in appendice).

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due

anni per accessori e i componenti tecnici);

b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da

un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli

concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale

esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del

sistema di distribuzione.

Per fruire della agevolazione è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare

le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l’installazione di sistemi

di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007,

la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento

ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere

compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione

energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.

Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di

riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.

Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le

caldaie a condensazione ed il sistema di distribuzione si rinvia al capitolo 4 che illustra le

specifiche tecniche e le prescrizioni relativamente all’asseverazione degli interventi di climatizzazione

invernale.

ATTENZIONE

In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali

autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonchè la trasformazione

dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione

dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

ATTENZIONE

Anche l’installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato

di certificazione energetica (o qualificazione energetica).

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

3. TIPOLOGIA DI SPESA E RELATIVA DETRAZIONE

SPESE DETRAIBILI

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono

sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio

energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie

sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire

la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture

opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale

e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi

opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie,

attraverso:

 fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche

termiche delle strutture esistenti;

 fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di

ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle

caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

 demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre

comprensive degli infissi attraverso:

 miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e

posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

 miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni

e sostituzioni;

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di

acqua calda attraverso:

 fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche

ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione

a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche

in integrazione con impianti di riscaldamento;

 smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o

totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche

ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola

d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a conden-

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

sazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di

calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento

dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono spese

detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture ed alla posa in opera

di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione nonché la realizzazione delle

opere murarie ad essi collegate.

CALCOLO E LIMITI DELLA DETRAZIONE

L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una

detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in

misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 o, per i soggetti

con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in

corso alla data del 31 dicembre 2010.

Più specificatamente:

a) per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (come le persone fisiche, gli enti non

commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento

è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2010;

b) per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori sono inerenti all’esercizio

dell’attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d’imposta

fino a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Per interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007 la detrazione doveva essere ripartita

in tre quote annuali di pari importo: la prima riportata nella dichiarazione dei redditi

(modello 730 e/o modello Unico) relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2007 e le altre due nei due periodi d’imposta successivi.

Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione può essere invece ripartita in

un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente

da esprimere all’atto della prima detrazione.

Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009, la detrazione deve essere invece ripartita

in cinque quote annuali, di pari importo.

ATTENZIONE

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla

stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione

occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Inoltre, relativamente agli interventi in corso di realizzazione (come nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti a cavallo

fra il periodo d’imposta 2008 e 2009), la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta,

a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati; in questo caso, per l’anno 2008 la detrazione

può riguardare unicamente le spese effettivamente sostenute in tale annualità.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento

e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile

che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito

a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne le ipotesi in cui

l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ultimo caso,

l’ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione,

da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli

interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d’imposta ottenibile

mediante la detrazione, e non il limite di spesa.

ATTENZIONE

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, semprechè cumulabili (vedi capitolo 2), il limite massimo

di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione

di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile

è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Naturalmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente

a due diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle

pareti esterne, inquadrabili nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio o nell’ambito degli interventi

sulle strutture opache verticali – il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda

informativa prevista dall’allegato E a quale beneficio intende fare riferimento.

16

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

4. ADEMPIMENTI NECESSARI

PER OTTENERE LA DETRAZIONE

LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA

Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di

decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:

 l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai

requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione

può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni

richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e

infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere

sostituito da una certificazione dei produttori (vedi più avanti);

 l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza

energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente alla

esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e

dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con

proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a

partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica

degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi,

utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e

Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente

alla data dell’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori

può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di

“certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema

riportato nell’allegato A del decreto attuativo (vedi appendice) ed asseverato da un tecnico

abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono

essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato

B (o allegato G) dei decreti attuativi (vedi appendice);

ATTENZIONE

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione

di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione

energetica).

ATTENZIONE

In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla

dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente

l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

17

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

 la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato

nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione

di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli

solari (vedi appendice). La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può

essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi

del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la

tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il

relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il

calcolo della detrazione.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa

devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito

delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi

ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi,

dottori forestali e i periti agrari.

Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Per gli interventi che si concluderanno nel triennio 2008-2010 (compresi quelli iniziati nel

2007), occorre trasmettere all’Enea, entro novanta giorni dalla fine dei lavori:

 copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto

– vedi appendice);

 la scheda informativa (allegato E o F del decreto – vedi appendice), relativa agli interventi

realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo

ricevuta informatica.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il

termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità

dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.

ATTENZIONE

Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione

preventiva, in pratica non c’è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell’Agenzia delle Entrate) la

comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia.

L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti

dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest’ultimo adempimento

sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l’indicazione in fattura del costo

della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.

18

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:

ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile

Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica.

Inoltre, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008, per le spese sostenute nei

periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti fermi

restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono

inviare all’Agenzia delle entrate una apposita comunicazione approvata con il provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2009 (vedi modello in appendice).

Le modalità di presentazione del nuovo modello sono le seguenti:

 deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il

periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a

quello in cui i lavori sono terminati;

 per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato

un modello per ciascun periodo d’imposta, mentre non deve essere presentato qualora i

lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;

 il modello non deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si

riferisce non sono state sostenute spese.

Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro novanta

giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere

presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state

sostenute le spese oggetto della comunicazione.

COME FARE I PAGAMENTI

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno

di reddito d’impresa.

In particolare è previsto che:

 i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese

sostenute mediante bonifico bancario o postale

 i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento

mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere

costituita da altra idonea documentazione.

ATTENZIONE

Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può

fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i

lavori non sono ultimati.

19

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:

 la causale del versamento;

 il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

 il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il

bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria,

ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:

1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;

2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA;

3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione

degli interventi. È bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55%

è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la

realizzazione dell’intervento;

4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o

postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere

conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della

tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la

dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

ATTENZIONE

L’amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la

corretta applicazione della detrazione d’imposta.

ATTENZIONE

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività

d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione

di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione

dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna

o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

20

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

CONTENUTO DELL’ASSEVERAZIONE

TIPO DI INTERVENTO COSA DEVE CERTIFICARE L’ASSEVERAZIONE

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DI EDIFICI ESISTENTI

Deve specificare che l’indice di prestazione energetica della climatizzazione

invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai

valori riportati nelle tabelle dell’allegato C del decreto attuativo (vedi in

appendice).

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2008, l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori

definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo

2008 (vedi in appendice).

PAGAMENTI

contribuenti senza

partita Iva

 BONIFICO BANCARIO O POSTALE

altri contribuenti  QUALSIASI FORMA

DOCUMENTI

cosa trasmettere

all’ENEA

 SCHEDA INFORMATIVA

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE

(O DI QUALIFICAZIONE) ENERGETICA (*)

(*) dal 2008 l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l’installazione di pannelli solari

e per la sostituzione di finestre

cosa trasmettere

all’Agenzia delle Entrate

 A PARTIRE DALLE SPESE SOSTENUTE

NEL 2009, APPOSITA COMUNICAZIONE PER

GLI INTERVENTI I CUI LAVORI PROSEGUONO

OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA

cosa conservare

 CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE

 RICEVUTA DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

 FATTURE O RICEVUTE FISCALI

 RICEVUTA DEL BONIFICO

21

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

TIPO DI INTERVENTO COSA DEVE CERTIFICARE L’ASSEVERAZIONE

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO

DI EDIFICI ESISTENTI

Deve specificare:

1. il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene;

2. che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti

sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell’allegato

D del decreto attuativo (vedi in appendice).

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2008, l’asseverazione deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze

originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle

trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell’intervento; detti valori

devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del

Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (vedi appendice).

Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può

essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che

attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione

può essere:

 sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità

al progetto delle opere realizzate;

 esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il

contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE

DI PANNELLI SOLARI

Deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:

 che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

 che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per

almeno due anni;

 che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme

UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese

dell’Unione Europea e della Svizzera;

 che l’installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali

d’installazione dei principali componenti.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, può essere prodotto l’attestato di partecipazione

ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione

può essere:

 sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità

al progetto delle opere realizzate;

 esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il

contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

22

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

TIPO DI INTERVENTO COSA DEVE CERTIFICARE L’ASSEVERAZIONE

INTERVENTI PER LA

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

1. L’asseverazione deve specificare che:

a) sono installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento

termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale,

maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della

potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori

di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate, ove tecnicamente compatibili,” valvole termostatiche a bassa

inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti

i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati

e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con

impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, l’asseverazione

deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:

a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

3. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con

impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici

a bassa entalpia, l’asseverazione deve specificare che:

a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008,

sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e,

qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice

di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato

H e riferiti agli anni 2008-2009 (vedi appendice); per i lavori realizzati a partire

dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di

calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca

anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica

(EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I e riferiti all’anno

2009 (vedi appendice);

b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2010 sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione

(COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva,

un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi,

fissati nell’allegato I e riferiti all’anno 2010 (vedi appendice);

c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle

portate.

Nei casi previsti alle lettere a) e b), qualora siano installate pompe di calore elettriche

dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono

ridotti del 5%.

Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non

superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei

produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia

termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli

impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

23

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

5. PER SAPERNE DI PIÙ

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

 Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192

 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), art. 1 commi 344, 345, 346 e 347

 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 1, commi da 20 a 24 e 286

 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo

economico del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26

febbraio 2007

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – di concerto con il Ministro dello

Sviluppo Economico – del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del

31 dicembre 2007

 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008

 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze – di concerto con il Ministro dello Sviluppo

Economico – del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24

aprile 2008

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009

 Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6

 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007, n. 244/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 7 luglio 2008, n. 283/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11 luglio 2008, n. 295/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 14 luglio 2008, n. 299/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n. 303/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n. 335/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n. 340/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2008, n. 458/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2008, n. 475/E

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12 agosto 2009, n. 215/E

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili sul sito dell’ENEA www.acs.enea.it

I provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it

24

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

APPENDICE

1

Attestato di qualificazione energetica

(e note per la compilazione)

Allegato A del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 19 febbraio 2007

2

Schema di procedura semplificata per la

determinazione dell’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale dell’edificio

Allegato B del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 19 febbraio 2007

3

Tabelle aggiornate dei valori limite

dell’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale

Allegato C del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo

economico dell’11 marzo 2008

4 Tabella dei valori limite della trasmittanza termica

Allegato D del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo

economico dell’11 marzo 2008

5 Scheda informativa per interventi

Allegato E del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 19 febbraio 2007

6

Scheda informativa per interventi di installazione

di pannelli solari e di sostituzione di finestre

comprensive di infissi in singole unità immobiliari

Allegato F del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 7 aprile 2008

7

Schema di procedura semplificata

per la determinazione dell’indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio

Allegato G del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 7 aprile 2008

8 Prestazioni delle pompe di calore

Allegato H del Decreto del Ministro dell’Economia

e delle Finanze del 7 aprile 2008

Allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia

e delle Finanze del 6 agosto 2009

9

Interventi di riqualificazione energetica

Modello di “Comunicazione per lavori

che proseguono oltre il periodo d’imposta”

Provvedimento di approvazione del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009

25

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

1. Attestato di qualificazione energetica (e note per la compilazione)

Allegato A del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

26

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

segue…

Allegato A del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

27

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO A

(1) Ubicazione dell’edificio – definire l’indirizzo preciso dell’immobile con provincia, comune e Cap, oppure i dati catastali (codice

comune, foglio, mappale subalterno).

(2) Dato da indicare ove disponibile

(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)

(4) Destinazione d’uso: secondo articolo 3 D.P.R. 412/93.

(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande

….); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio e il numero di unità immobiliari presenti;

nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio.

(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell’immobile (es: muratura portante, telaio

in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati eccetera).

(7) Volume lordo riscaldato; è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l’esterno, ovvero verso vani non dotati di

impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.

(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali

dati siano disponibili.

(12) Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide con l’anno di costruzione dell’edificio

lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima sostituzione.

(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest’ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione

del calore per singolo utente.

(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, eccetera.

(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, eccetera.

(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, eccetera.

(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della

potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.

(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, Gpl eccetera.

(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione

della caldaia.

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull’impianto

di riscaldamento.

(21) Zona climatica: come definita all’articolo 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile.

(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all’allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti anche chiedendo

al Comune di ubicazione dell’immobile.

(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l’eventuale presenza di impianti per l’utilizzazione

delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, eccetera).

(24) Richiamare, con riferimento all’allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme

tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell’indice di prestazione.

(25) Richiamare, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia

utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato

di cui all’allegato B al presente decreto evidenziare l’applicazione delle Raccomandazioni Cti-R 03/3 ivi richiamate.

(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione (Gradi giorno

e temperatura esterna di progetto).

(27) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo

di copertura superiore, eccetera), dell’uso a cui è adibito.

(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24,25 e 26.

(29) È il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).

(30) Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipologia dell’edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall’allegato C, comma 1, del decreto

legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.

(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all’edificio e

ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo e il risparmio energetico atteso.

(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’attestazione di qualificazione energetica.

28

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

2. Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio

Allegato B del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione

invernale dell’edificio

Si determina l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località

di insediamento dell’edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l’utilizzo della tabella 1 dell’Allegato C al

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto

della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria

delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell’edificio Ug.

Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) + …………./S1+S2+S3………….

In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l’edificio si individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle

2, 3 e 4 dell’allegato C al D.Lgs. n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell’edificio.

Ug.lim = (S1 x U1 lim) + (S2 x U2 lim) + ………./S1+S2+S3…………..

Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente calcolate si ottiene un coefficiente correttivo

adimensionale (CC trasm.) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall’involucro dell’edificio da quella

massima ammissibile per quella località.

CC trasm = Ug/Ug lim

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera CC trasm = 1

Per l’impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato

di targa) del generatore di calore installato nell’edificio (η).

Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo

ammissibile (ηlim) con la seguente formula:

ηlim = 90+2 log.Pn

Dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove per

valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Con il rapporto tra i due rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC) imp. che esprime lo scostamento

del rendimento del generatore installato da quello di riferimento:

CC imp. = ηlim/η

29

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende:

CC imp. = 1

Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.), quale prodotto dei due

coefficienti precedentemente calcolati:

CC glob. = CC trasm. x CC imp.

Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.) per l’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale (EPlim), precedentemente determinato, si individua l’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica (EPi c):

EPi c = CC glob x EPi lim

Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti. Nell’impossibilità di reperire le

stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle

Raccomandazione CTI-R 03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici” Certificazione Energetica – Esecuzione

della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio – Appendice “A”.

30

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

3. Tabelle aggiornate dei valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione

invernale

Allegato C del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Tabella 1.1. e 2.1 di cui all’Allegato C, n. 1) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal

Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così

come individuata all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,

n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso

ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;

b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle

superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi

ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono

determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E,

con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

ZONA CLIMATICA

A B C D E F

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

≤ 0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7,5 12 12 16 16

≥ 0,9 11 11 17 17 23 23 30 30 41 41

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

ZONA CLIMATICA

A B C D E F

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

≤ 0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55

≥ 0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145

31

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008

1. Valori applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009

a) Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 2. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010

a) Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 3. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

ZONA CLIMATICA

A B C D E F

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

≤ 0,2 7,7 7,7 11,5 11,5 19,2 19,2 27,5 27,5 37,9 37,9

≥ 0,9 32,4 32,4 43,2 43,2 61,2 61,2 71,3 71,3 94,0 94,0

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

ZONA CLIMATICA

A B C D E F

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

≤ 0,2 2,0 2,0 3,6 3,6 6 6 9,6 9,6 12,7 12,7

≥ 0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,5 31 31

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

ZONA CLIMATICA

A B C D E F

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

≤ 0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8

≥ 0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116

32

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 4. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

ZONA CLIMATICA

A B C D E F

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

≤ 0,2 1,8 1,8 3,2 3,2 5,4 5,4 7,7 7,7 10,3 10,3

≥ 0,9 7,4 7,4 11,5 11,5 15,6 15,6 18,3 18,3 25,1 25,1

33

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

4. Tabella dei valori limite della trasmittanza termica

Allegato D del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Tabella dei valori limite della trasmittenza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa

in (W/m2K)

Allegato B del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008

1. Valori applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 1. Valori limite della trasmittenza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in

(W/m2K)

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.

Zona climatica

Strutture opache

verticali

Strutture opache orizzontali o inclinate Finestre

comprensive

Coperture Pavimenti (*) di infissi

A 0,62 0,38 0,65 4,6

B 0,48 0,38 0,49 3,0

C 0,40 0,38 0,42 2,6

D 0,36 0,32 0,36 2,4

E 0,34 0,30 0,33 2,2

F 0,33 0,29 0,32 2,0

Zona climatica

Strutture opache

verticali

Strutture opache orizzontali Finestre

comprensive

Coperture Pavimenti di infissi

A 0,72 0,42 0,74 5,0

B 0,54 0,42 0,55 3,6

C 0,46 0,42 0,49 3,0

D 0,40 0,35 0,41 2,8

E 0,37 0,32 0,38 2,5

F 0,35 0,31 0,36 2,2

34

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 2. Valori limite della trasmittenza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in

(W/m2K)

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.

Zona climatica

Strutture opache

verticali

Strutture opache orizzontali o inclinate Finestre

comprensive

Coperture Pavimenti (*) di infissi

A 0,56 0,34 0,59 3,9

B 0,43 0,34 0,44 2,6

C 0,36 0,34 0,38 2,1

D 0,30 0,28 0,30 2,0

E 0,28 0,24 0,27 1,6

F 0,27 0,23 0,26 1,4

35

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

5. Scheda informativa per interventi

Allegato E del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344, 345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:

Se persona fisica indicare: codice fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;

Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;

Se persona giuridica indicare: denominazione, partita IVA, Sede sociale;

Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare: il codice fiscale del condominio e se il

soggetto che trasmette la scheda informativa è l’amministratore o un condomino.

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:

Indicare l’ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP

o dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);

3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma:

Pareti verticali

 Superficie m2

 Trasmittanza precedente – attuale W/m2K

 verso esterno o parti non riscaldate | Si| | No |

Pareti orizzontali o inclinate

 Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)

 Superficie m2

 Trasmittanza precedente – attuale W/m2K

 Verso esterno o parti non riscaldate | Si| | No |

Infissi

 Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro singolo,

doppio a bassa emissione ….)

 Sostituzione infisso | Si| | No | se “si” indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro

 Sostituzione vetro | Si| | No | se “si” indicare la nuova tipologia del vetro

 Superifcie mq totale vetro e telaio

 Trasmittanza attuale W/m2K

Solare termico

 Superficie netta m2

 Tipo installazione (tetto, piano, falda….)

 Inclinazione %

344 345 346 347

36

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

 Orientamento | N| | S| |E| | O| | NE| | NO| | SE| | SO |

 Accumulo (litri) ………. Accumulo sanitario (litri) ……….

 Integrazione con riscaldamento | Si| | No |

 Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria | Si| | No |

 Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)

Climatizzazione invernale

 Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale

 Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW

 Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito kW

 Integrazione con accumulo di calore | Si| | No |

 Tipo di accumulo calore: Solare termico, cogenerativo, pompa di calore

 Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore

 Tipologia di contabilizzazione del calore prevista

4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)

5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (Euro):

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):

7. Costo delle spese professionali (Euro):

Data e firma del richiedente

Data e firma del tecnico compilatore

37

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

6. Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 345, limitatamente agli

interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari

e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Allegato F del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008

38

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

39

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

7. Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio

Allegato G del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008

40

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

41

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

42

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

8. Prestazioni delle pompe di calore

Allegato H del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008

43

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

44

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

45

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009

46

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

47

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

48

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

49

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

9. Modello “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”

L’AGENZIA INFORMA

Periodico bimestrale pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Servizi all’Utenza

Ufficio Comunicazione Multimediale

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore Aldo Polito

Capo Settore Margherita Calabrò

Capo Ufficio Gualtiero Esposito

Redazione a cura dell’Ufficio Comunicazione Multimediale

Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D – 00145 Roma

Progetto grafico Stazione Grafica – Agenzia delle Entrate

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L’Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it

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