MUTUO E DONAZIONE NON PREGIUDICANO L’UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI COLLEGATE AGLI ACQUISTI IMMOBILIARI

Nelle compravendite immobiliari spesso accade che l’acquirente utilizzi un prestito bancario, nello specifico un mutuo, per l’acquisto di un immobile o riceva da soggetti terzi, per esempio i genitori, i denari necessari per la formalizzazione della compravendita. Appare dunque lecito chiedersi se le detrazioni edilizie in caso di acquisto di immobile per il quale il contribuente può beneficiare delle agevolazioni fiscali possano essere sfruttate.

A tal proposito occorre precisare che, nel caso precedentemente enunciato di pagamento del prezzo attraverso la stipula di un mutuo bancario, solitamente la banca mutuante, su delegazione del mutuatario/acquirente, intesta gli assegni circolari al soggetto venditore oppure dispone un bonifico a favore del venditore stesso. Può verificarsi il caso in cui il finanziamento, per esempio sia erogato da parte di un genitore che aiuta il figlio nell’acquisto, con l’accordo che quest’ultimo gli restituisca il denaro.

In linea teorica, la predetta situazione ossia la ricezione da parte dell’acquirente della provvista necessaria al pagamento del prezzo, sia essa ricevuta a titolo di finanziamento che di donazione, non pregiudica la possibilità di godere del beneficio fiscale previsto dal c.d. “bonus acquisti ristrutturazione” (art. 16-bis, comma 3, del TUIR), il “sismabonus acquisti” (art. 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63/2013) e il “super sismabonus acquisti” (art. 119, comma 4,del d.l. n. 34/2020), vale a dire gli incentivi riconosciuti all’acquirente sul prezzo pagato per l’acquisto di un’unità immobiliare.

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