POLIZZA PER ASSEVERAZIONI PER BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS

Con la circolare n. 19 del 27.5.2022, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le ultime novità in materia di superbonus ed altri bonus fiscali. Un apposito paragrafo è stato riservato alle disposizioni in materia di polizze di assicurazione stipulate dai professionisti che rilasciano asseverazioni ed attestazioni. A conclusione dello stesso, l’Agenzia ha affermato che, “considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’art. 119 non è richiamata dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus diversi dal superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta”.

Si evidenzia subito che tale affermazione è in controtendenza con quanto affermato, sin dal gennaio 2022, con una nota della Direzione regionale della Lombardia. Al di là della apparente semplificazione, ci si domanda se, ai fini della validità delle opzioni relative ai bonus diversi dal superbonus, tale interpretazione possa considerarsi definitivamente valida o se sia necessaria qualche ulteriore conferma di rango superiore (legge, decreto o provvedimento) ed anche se l’Agenzia delle entrate abbia competenza esclusiva in materia, posto che ad esempio il controllo sull’osservanza delle disposizioni sulle polizze spetta al Mise.

Ciò premesso, la tesi dell’Agenzia si basa sul mancato richiamo al comma 14 ad opera dell’art. 121, comma 1-ter, lett. b), del decreto “Rilancio” che prescrive – ai fini delle opzioni per tutti i bonus – l’asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, comma 13-bis, dello stesso decreto. Ebbene, il comma 13-bis riguarda l’attestazione di congruità e il comma 14 l’obbligo di polizza. Secondo questo ragionamento si avrà un obbligo di attestazione di congruità non assistito – anche nell’interesse del tecnico asseveratore – da alcuna polizza obbligatoria (salvo l’obbligo di polizza professionale generale). E se una polizza specifica non è obbligatoria potrebbe porsi in dubbio il diritto alla relativa detrazione, in quanto spesa non necessaria ai fini delle opzioni. Osserviamo al riguardo che l’art. 2, lett. d), del provvedimento del 3.2.2022 dell’Agenzia delle entrate, recante approvazione del modello di comunicazione delle opzioni, prevede che il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni per il superbonus e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, polizza non espressamente richiesta con riguardo all’attestazione per gli altri bonus.

D’altra parte il modello di comunicazione prevede la barratura della casella “polizza assicurativa” in corrispondenza delle asseverazioni, senza distinguere tra superbonus ed altri bonus. Si reputa pertanto necessario, in attesa di un definitivo intervento chiarificatore, osservare la massima prudenza in tema di polizze anche per i bonus diversi dal superbonus.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483