SPESE PER LA COIBENTAZIONE DEL TETTO

Con la risposta ad interpello n. 680 del 7.10.2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le spese sostenute per la coibentazione del tetto possono usufruire del superbonus 110% anche se il manto di copertura non delimita gli ambienti riscaldati, con la precisazione però che detto intervento non concorre al calcolo della percentuale di superficie disperdente lorda utile ai fini dell’art. 119 del d.l. “Rilancio”, insistendo su un locale non riscaldato.

La legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi c.d. “trainati”, ha ammesso anche gli interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (cfr. art. 1, comma 66, lettera a), n. 2), l. n. 178/ 2020).

Nell’interpello su menzionato, l’Agenzia ha specificato che tale novità deve essere intesa nel senso che “potranno rientrare nel superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato”.

Occorre pertanto rilevare che, nonostante la previsione introdotta dalla legge di bilancio 2021 fosse meno stringente sul punto, l’Agenzia, con la risposta all’interpello in commento, ribadisce quanto già affermato nei precedenti documenti di prassi n. 956-1242/2021 e n. 665/2021. La specificazione resa in materia renderebbe dunque irrilevante l’eventuale presenza di un sottotetto non riscaldato che si frappone tra il tetto e i vani riscaldati dell’edificio.

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