Superbonus: modalità di dimostrazione del raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo

La Commissione consultiva per il monitoraggio, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel mese di settembre, col parere n. 1/2022, ha fornito le istruzioni su come dimostrare che (ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, d.l. n. 34/2020), entro il 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, così da poter fruire, per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, della detrazione del 110% relativa alle spese sostenute entro il 31.12.2022. Infatti, per tale tipologia di lavori, la possibilità di usufruire del 110% per le spese sostenute entro la fine di quest’anno è subordinata alla condizione che, alla data del 30.9.2022 (il termine iniziale del 30.6.2022 è stato così prorogato dal d.l. n. 50/2022), siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del superbonus.

A tal riguardo la Commissione, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata, anche in accordo con quanto indicato nell’interpello dell’Agenzia delle entrate n. 791 del 24.11.2021, con la nota in commento ha osservato innanzitutto “che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione” e ha poi aggiunto che “il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale”. La Commissione ha infine raccomandato che la redazione di tale dichiarazione avvenga non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. E, allo scopo di garantire la previsione normativa, ha pure aggiunto che “è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa”.

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