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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

FAMILIARE DI ASSEGNATARIO DECEDUTO E SUBENTRO NELL’ALLOGGIO

“In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all’assegnazione medesima e caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione”. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, nel caso in cui la disciplina regionale relativa al subentro nell’assegnazione non riservi all’amministrazione “alcuna discrezionalità al riguardo, configurando un diritto soggettivo”.

Così il Tar della Sicilia, con sentenza n. 3292 del 28.11.2024.

OPPOSIZIONE AD UN PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELLA P.A.

“La controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene”. Così il Tar del Lazio (Roma, sez. V-ter), con sentenza n. 20149 del 12.11.2024.

CONCESSIONE DI ALLOGGI E SILENZIO ASSENSO

“La materia della concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non contempla il silenzio assenso come fattispecie provvedimentale”.
Così il Tar del Lazio, con sentenza n. 16153 del 6.9.2024.

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