ABUSI EDILIZI: PRESUPPOSTI PER APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, gennaio 2006, n. 117 – L’acquisizione gratuita dell’area ove sia stato realizzato un abuso edilizio, in danno del proprietario, presuppone che questo non sia estraneo al compimento dell’opera abusiva, ovvero che ne sia venuto a conoscenza e non si sia adoperato per impedirla.

L’acquisizione gratuita dell’area in danno del proprietario, presuppone che questo non sia estraneo al compimento dell’opera abusiva, ovvero che ne sia venuto a conoscenza e non si sia adoperato per impedirla.

FATTO E DIRITTO

Com’è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio.

Il Responsabile dell’U. T. C. del Comune di *******, con l’impugnato atto n. 32/05 del 18.08.2005, ha ingiunto la demolizione, nel termine di gg. novanta, delle opere abusive realizzate sul terreno, sito alla via *********, di proprietà dell’Istituto ricorrente e condotto in affitto da *********, ed ha indicato in mq. 950,00 il terreno che, oltre al bene e all’area di sedime, in difetto di demolizione sarebbe stata acquisita gratuitamente al patrimonio comunale; il ricorrente Istituto esponeva che le opere abusive erano state realizzate, sul detto terreno, dal conduttore del medesimo, senza alcuna autorizzazione ed anzi all’insaputa del medesimo Istituto, il quale, venuto fortuitamente a conoscenza di quanto accaduto, aveva dapprima diffidato il ********a rimuovere il manufatto abusivo, e quindi, rimasta senza esito tale diffida, aveva denunziato l’abuso commesso al Comune, alla Polizia Municipale e alla locale Stazione dei Carabinieri.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: 1.

Violazione artt. 3 e 42 Cost. Violazione art. 31 d. P. R. 380/2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; ingiustizia manifesta e perplessità: l’acquisizione al patrimonio comunale non poteva operare in danno del proprietario dell’area, estraneo al compimento dell’opera abusiva. 2.

Violazione artt. 3 e 42 Cost. Violazione art. 31 d. P. R. 380/2001; Violazione artt. 7 e ss. l. 241/1990; eccesso di potere per vizio della motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta: non erano adeguatamente esplicitate le ragioni dell’adozione del provvedimento che, nel prefigurare l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, incideva prevalentemente, se non esclusivamente, nella sfera giuridica dell’Istituto ricorrente, nonostante che lo stesso Istituto, con evidente senso civico, aveva esso stesso proceduto alla denunzia dell’abuso commesso dal conduttore del terreno; inoltre, il terreno non era nel possesso dell’Istituto ricorrente, bensì del conduttore, sicché non poteva farsi ricadere sul medesimo Istituto la sanzione, rappresentata dall’acquisizione al patrimonio comunale, attesa l’impossibilità giuridica di procedere alla demolizione spontanea del manufatto abusivo; né era stata data comunicazione dell’avvio del procedimento, finalizzato all’irrogazione delle sanzioni edilizie, nel corso del quale lo stesso Istituto ben avrebbe potuto evidenziare la sua assoluta estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva.

L’amministrazione comunale e il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.

Il ricorso è evidentemente fondato, nei sensi e limiti di cui si dirà.

L’art. 31 del d.P.R. 380/2001 (già art. 7 della l. 47/1985), dispone, al secondo comma, che l’amministrazione, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, ingiunge la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3..

Il successivo terzo comma dispone che, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine predetto, previa notifica all’interessato, costituisce, ai sensi del quarto comma, titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L’opera acquisita, ai sensi del quinto comma, deve essere demolita a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

La gratuita acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva, quindi, rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla, in conformità alla regola secondo cui l’ordinamento reagisce, oltre che sulle cose costituenti il prodotto dell’illecito, anche su quelle strumentalmente utilizzate per commetterlo (Corte Costituzionale, ordinanza n. 82 del 15 febbraio 1991, con riferimento ad analoga ipotesi sanzionatoria prevista dall’art. 15, co. 3, l. 10/1977).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 345 del 15 luglio 1991, ha pertanto evidenziato che l’acquisizione gratuita dell’area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, abilitando l’amministrazione ad una scelta fra la demolizione d’ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Di talché, essendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione prevista per l’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo, con gli strumenti offerti dall’ordinamento.

D’altra parte, osserva ancora la Corte, il fatto che la sanzione dell’acquisizione dell’area sia ispirata dall’intento di costringere il responsabile dell’abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine stabilito dall’ingiunzione, esclude che essa possa colpire il proprietario estraneo all’esecuzione dell’opera, perché se fosse vero il contrario si sarebbe in presenza di una sanzione inidonea ad assolvere alla funzione di prevenzione speciale in vista della quale è comminata non potendo esercitare, tale comminatoria, alcuna coazione sul responsabile dell’abuso per costringerlo ad eseguire la demolizione.

Ciò posto, il Collegio fa presente che, in caso di inottemperanza del responsabile dell’abuso all’ingiunzione di demolizione, l’acquisizione gratuita dell’area non può essere dichiarata nei confronti del proprietario che, del tutto estraneo al compimento dell’opera abusiva, non può ritenersi responsabile della stessa.

L’unica eccezione a tale principio sussiste quando il proprietario, sebbene non responsabile dell’abuso, sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento.

Sulla base dei principi sopra enunciati, l’Amministrazione, ferma restando l’attività demolitoria dell’immobile illecitamente realizzato, legittimamente ingiunta nei confronti del responsabile dell’abuso, non avrebbe potuto prefigurare l’acquisizione dell’area di sedime e di pertinenza ai danni dell’Istituto ricorrente, proprietario del terreno, ove avesse accertato la completa estraneità dello stesso al compimento dell’opera abusiva e, nel caso in cui l’interessato fosse comunque venuto a conoscenza dell’abuso, ove avesse accertato il suo adoperarsi per impedire l’attività illecita con gli strumenti offerti dall’ordinamento.

Tale accertamento non risulta effettuato dal Comune di ********, che, invece, sembra avere del tutto trascurato le siffatte, dovute, valutazioni ordinando la demolizione nei confronti sia del responsabile dell’abuso, sia del proprietario del terreno, tra l’altro impossibilitato a procedere alla demolizione spontanea, e prefigurando sic et simpliciter l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, ai danni dello stesso incolpevole proprietario dell’area.

In tale senso, le censure proposte dal ricorrente risultano fondate e determinano l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento dell’atto nella parte in cui è prefigurata l’acquisizione dell’area di sedime e di pertinenza del fabbricato abusivo, in danno dell’Istituto ricorrente, estraneo al compimento dell’abuso.

Sussistono giuste ragioni, attesa la peculiarità della fattispecie, per denegare il rimborso delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto nella parte nella parte in cui è prefigurata l’acquisizione dell’area di sedime e di pertinenza del fabbricato abusivo, in danno dell’Istituto ricorrente, estraneo al compimento dell’abuso.

Spese denegate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2005.

dott. Antonio Onorato Presidente

 

 

dott. Paolo Severini Estensore

 

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