ACQUISTO DI UN IMMOBILE CON LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4843 del 15.2.2022, è intervenuta sul tema del beneficio “prima casa”, ribadendo suoi precedenti principii. Il ricorso, da cui prende avvio la causa, riguardava la contestazione di un avviso di liquidazione imposte emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito del disconoscimento dei benefici fiscali legati all’acquisto di un immobile con le agevolazioni c.d. “prima casa”.
In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo dovuto il beneficio fiscale in questione per coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell’acquisto dell’immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso.
Tale sentenza era stata riformata dalla Commissione tributaria regionale, la quale (accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate) aveva ritenuto che, nonostante il contribuente avesse dimostrato di aver inoltrato la richiesta al Comune per l’ottenimento della residenza, lo stesso non aveva poi dato prova della realizzazione dell’impegno di trasferire la propria residenza, requisito che costituisce elemento essenziale per la spettanza del beneficio richiesto.
Il contribuente ricorreva in Cassazione, precisando che il mancato spostamento della residenza era derivato dall’inerzia dell’amministrazione comunale nel rilascio della certificazione per l’ottenimento della residenza.
I giudici della Suprema Corte, basandosi su precedenti sentenze sul tema, hanno accolto il ricorso sulla base del principio secondo il quale è consentito il mantenimento dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” qualora il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile non sia tempestivo “per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili”. Quindi la Commissione regionale, in base a tale regola, avrebbe dovuto accertare l’eventuale ricorrenza della denunciata inevitabilità e imprevedibilità del ritardo, dovuto nel caso di specie all’inerzia dell’amministrazione pubblica nel rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza, tenendo conto delle prove offerte dal contribuente.