Appalto Direzione lavori

“Il direttore dei lavori presta un’opera professionale ed è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche; deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità della realizzazione dell’opera al progetto e delle modalità dell’esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 22037 del 24.7.2023.

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