BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE E IMMOBILI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2021, il decreto del Ministero del turismo 29.9.2021, n. 161, contenente il regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 13-quater, d.l. n. 34/2019 come convertito. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Con il provvedimento in commento – che entra in vigore l’1.12.2021 – vengono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi nonché le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute e di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Nella banca dati verranno raccolte e ordinate specifiche informazioni indicate nel decreto e inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, tra cui il codice identificativo regionale, ove adottato, o il codice alfanumerico generato dalla banca dati. Infatti il decreto prevede che per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui sopra, la banca dati possa generare un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione. A tal fine rinvia ad un successivo protocollo d’intesa tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in questione, che dovrà stabilire anche, tra l’altro, il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice in ogni comunicazione, offerta e promozione. Si ricorda, infine, che l’art. 13-quater sopra indicato ha anche previsto che l’inosservanza delle disposizioni relative al codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

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