CASA AFFITTATA A FIDANZATI E MATRIMONIO IN FUMO

Vorrei un suo parere sul problema che vado ad esporre e del quale non so trovare la soluzione. Qualche mese fa’ ho stipulato una locazione abitativa di un mio appartamento con due fidanzati, ai quali ho regolarmente consegnato le chiavi, e che hanno iniziato a pagare i canoni in vista del matrimonio che avrebbe dovuto essere celebrato nel luglio scorso. Quindi con grande sorpresa l’altro giorno ho ricevuto la disdetta da parte del fidanzato, il quale, da me successivamente richiesto di chiarimenti, mi ha detto che il matrimonio era andato all’aria, che quindi la casa non gli interessava più, che non intendeva pagare più il canone e che voleva anche restituirmi le chiavi. Io per prudenza non ho accettato le chiavi precisando che avrei voluto interpellare anche la fidanzata che aveva, anche essa, firmato il contratto, e penso di avere fatto bene in quanto questa, pur confermando la circostanza della rottura del fidanzamento, ha detto che la casa interessava a lei che vi si sarebbe trasferita quanto prima e che avrebbe provveduto al pagamento dei canoni arretrati e di quelli futuri. Ho detto che ci avrei pensato e che in linea di massima, ero d’accordo; ma per ora nessuno dei due ha pagato i canoni, ognuno attribuendo la responsabilità all’altro, e la morosità si è così aggravata. Mi chiedo cosa possa fare. E’ valida la disdetta data da uno solo dei due inquilini?

 

Non è valida (salvo che quello che dà la disdetta non lo faccia anche in rappresentanza dell’altro e tale situazione corrisponda alla realtà), in quanto il contratto si è perfezionato per effetto della volontà congiunta dei due conduttori, e salvo diverse pattuizioni, occorre la volontà congiunta anche per la disdetta, la quale si perfezionerà quando sarà manifestata identica volontà anche da parte della (ex) fidanzata ed a decorrere da tale seconda manifestazione. Osservo anche che in questo caso non si può parlare di disdetta in senso proprio, la quale ha la funzione di manifestare la volontà contraria al rinnovo del contratto alla sua scadenza, ma piuttosto di recesso e cioè di volontà di anticipare la scadenza del contratto che, se non previsto espressamente è consentito per gravi ragioni, quale è certamente, la rottura di un fidanzamento. La conclusione è che la locazione, mancando la volontà di recedere da parte di uno dei due contraenti, è sempre in corso e del tutto valido ed efficace, e che perdurando la morosità il rimedio che il lettore può adottare è costituito dallo sfratto per morosità e dalla successiva ingiunzione di pagamento, promuovendo entrambi i procedimenti a carico dei due inquilini, (ex) fidanzato compreso, che così avrà modo di riflettere sulla possibilità di sciogliere più facilmente il fidanzamento – e se si vuole anche del matrimonio – che non la locazione.

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