CEDOLARE SECCA IN CASO DI CONDOMINIO CONDUTTORE

Con la risposta ad interpello n. 790 del 24.11.2021, l’Agenzia delle entrate ha ribadito il suo (non condivisibile) orientamento in merito alle caratteristiche che deve possedere il conduttore ai fini della possibilità di optare per la cedolare secca sulle locazioni abitative ex art. 3, d.lgs. n. 23 del 2011.

Nell’interpello in questione si chiedeva se un contribuente persona fisica, avendo sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un appartamento di categoria catastale A/2, locato ad uso abitativo, ad un condominio che lo ha destinato al custode il quale lo utilizza per abitazione principale propria, possa esercitare – permanendo la locazione dopo il suo acquisto – l’opzione per la “cedolare secca”.

L’Agenzia delle entrate ha dapprima richiamato il principio (fin da subito criticato da Confedilizia, con una posizione confermata da diverse sentenze di merito) contenuto nella sua circolare n. 26/E del 2011 e cioè che “per l’applicazione del regime occorre porre rilievo anche all’attività del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti”. Successivamente ha ricordato che – sempre sulla base della sua interpretazione – “sono, invece, compresi nell’ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative”.

Nel caso di specie, ha poi evidenziato l’Agenzia, occorre considerare che il conduttore è un condominio, particolare forma di comunione; che il condominio non esercita attività di impresa, o di arti e professioni; che l’immobile oggetto di locazione è “destinato al custode del condominio … il quale lo utilizza per abitazione principale propria e del di lui nucleo familiare”. Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia ha quindi ritenuto che il contribuente, locatore persona fisica, nel presupposto che non agisca nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, possa optare, nel caso de quo, per il regime della cedolare secca.

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