CEDOLARE SECCA: Termine per opzione degli eredi

In materia di subentro degli eredi in un contratto di locazione abitativa con applicazione della cedolare secca da parte del de cuius in qualità di locatore, si segnala la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, sez. 1, numero 459/2023, depositata il 16.10.2023. Sul tema era intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E del 4.6.2012; al punto 5 della circolare, in relazione ad un quesito specifico, l’Agenzia premette che l’opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto travivi di un immobile locato cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo.

Pertanto, afferma la circolare, il trasferimento mortis causa comporta il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, dato che la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, con la conseguenza che “i nuovi titolari potrannooptare per la cedolare secca mediante presentazione del modello 69 entro l’ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro”.

Dal tenore della risposta delle Entrate emergono due elementi sostanziali per avvalersi della cedolare secca da parte degli eredi (nuovi locatori): precisamente il riferimento ad un ordinario termine di 30 giorni per l’esercizio dell’opzione e la decorrenza dalla data del “subentro” (si badi, senza alcuna ulteriore specificazione della nozione di subentro).

La stessa sintetica indicazione è ribadita nelle istruzioni al modello RLI, che nel frattempo ha sostituito il modello 69 (“in sede di subentro di nuovi locatori, può essere esercitata anche l’opzione per la cedolare secca entro l’ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro”).

Nel caso di specie, la contribuente aveva avuto notizia della chiamata all’eredità con l’apertura del testamento (avvenuta 60 giorni dopo il decesso), e presentato conseguentemente il modello con l’opzione, senza poter rispettare il termine di 30 giorni che l’ufficio fa decorrere addirittura dal decesso, anziché dal subentro.

E sono proprio questi i due elementi (subentro e termine di 30 giorni) sui quali si sofferma la sentenza in rassegna.
La prima considerazione è quella per cui il termine di 30 giorni, non previsto per il caso di subentro dalla normativa sulla cedolare ma da un atto interno (la circolare), non ha carattere perentorio o cogente. La stessa circolare n. 20/E, così come le istruzioni al modello RLI, parlano di “ordinario” termine di 30 giorni (da notarsi che eventuali riferimenti al Testo Unico dell’imposta di registro non sono comunque immediatamente estensibili alla cedolare secca).

Se dunque il decorso del termine, in quanto non perentorio, non determina la decadenza dal diritto di optare per la cedolare secca, si deve avere riguardo al comportamento della contribuente. Essa ha mostrato che il suo comportamento, “lungi dal dipendere da trascuratezza e lassismo”, è stato dovuto alle tempistiche della vicenda successoria e alla necessità di compimento di tutte le attività preliminari e conseguenti all’accettazione dell’eredità.

I ricorsi sono stati conseguentemente accolti; resta tuttavia il sapore amaro della salomonica compensazione delle spese processuali, dovuta alla “novità” della questione esaminata.

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